La legge di stabilità 2016 prevede l’innalzamento della soglia per pagare in contanti da 999,99 euro a 2.999,99 euro. Dal primo gennaio prossimo, infatti, ferma restando la definitiva approvazione della legge, si potrà usare il contante nei pagamenti fino al limite massimo di 2.999,99 euro. Al di sopra di questa cifra, sarà necessario utilizzare strumenti tracciabili, come i bonifici bancari o postali, gli assegni non trasferibili e le carte di credito o debito. Ma le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della nuova norma sono punibili oppure no?
Posto che la disciplina che entrerà in vigore, in applicazione dell’aumento della soglia, è più favorevole rispetto a quella prevista fino al prossimo 31 dicembre, ci si chiede se si applicherà o meno il principio del favor rei.
Sul tema del principio del favor rei applicato alla limitazione dell’uso del contante si segnalano le seguenti posizioni:
- la Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel parere 8.10.2008 n. 104584/A, ha affermato che il principio del favor rei indicato all’art. 2 c.p., secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato, presenta valenza generale. Si tratterebbe di una norma che regolerebbe le modalità di esercizio del potere sanzionatorio nel quadro della disciplina della successione delle leggi nel tempo, siano esse di natura penale o amministrativa. A riprova di tale assunto si indica che il favor rei è applicabile anche agli illeciti tributari (art. 3 del DLgs. 472/97) e valutari (art. 23-bis del DPR 148/98, aggiunto dall’art. 1 della L. 326/2000) tradizionalmente assoggettati all’opposto principio di irretroattività della norma più favorevole;
- il parere della Commissione consultiva non tiene conto dell’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittima, e prevalente in dottrina, secondo il quale, in materia di sanzioni amministrative, in assenza di una specifica indicazione normativa, è applicabile l’art. 1 della L. n. 689/1981, dove vige il principio opposto che esclude il principio del favor rei. Tale norma prevede l’assoggettamento della condotta addebitata alla legge del tempo del suo verificarsi. Si tratta di una norma che ha superato anche l’esame di legittimità costituzionale (Corte Costituzionale 28.11.2002 n. 501), in un’ordinanza in cui viene dichiarata manifestamente infondata la questione in relazione agli artt. 3, 24, 25 co. 2 e 111 co. 2 della Costituzione. La Corte ha avuto modo di sottolineare come l’art. 1, L. n. 689/1981 si pone “in generale il principio di stretta legalità nella materia delle violazioni e delle sanzioni amministrative pecuniarie, con assoggettamento della violazione alla disciplina in vigore al tempo della sua commissione e con la conseguente inapplicabilità della eventuale disciplina posteriore più favorevole, perché, in mancanza di un vincolo costituzionale per il legislatore, appartiene alla discrezionalità di quest’ultimo la valutazione circa l’adozione di criteri di maggiore o minor rigore, a seconda dell’oggetto, come appunto si è verificato per le discipline in tema di illeciti valutari e tributari assunte a termini di raffronto”.
La giurisprudenza del più alto livello (Cass. Nn. 1789/2008, 21584/2007, 12858/2007, 5554/2007, 1693/2007) conferma l’applicazione della norma vigente al momento in cui è stata commessa l’infrazione, non tenendo conto, in nessuna maniera, del parere del Comitato antiriciclaggio.
Da un punto di vista delle fonti del diritto, i pareri forniti dalle autorità previste dalla normativa antiriciclaggio, anche se elaborati con lo scopo di agevolare l’applicazione degli obblighi da parte dei soggetti interessati, non possono in alcun modo essere considerati interpretazioni autentiche della legge e restano espressioni emanate da un organo amministrativo di settore.
Fino all’approvazione della legge di stabilità non è, quindi, il caso di sentirsi autorizzati ad operare in contanti sin da subito per importi fino a 2.999,99 euro, pena le conseguenti possibili sanzioni:
- per le parti coinvolte, dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro, e la possibilità di avvalersi dell’istituto dell’oblazione, che prevede il versamento immediato di un importo pari al doppio della sanzione minima (per esempio, importo trasferito di 2.500 euro, oblazione pari a 50,00 euro);
- per i destinatari della normativa antiriciclaggio, tra cui i professionisti, la sanzione dal 3% al 30% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto dell’oblazione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN