Il fisco approva il modello per chiudere le liti

Le liti tributarie minori, pendenti al 1° maggio 2011 con l’Agenzia delle Entrate, possono chiudersi con il pagamento di una somma forfettaria. Il 13 settembre il direttore dell’Agenzia delle Entrate  ha approvato il modello di domanda che consentirà di definire le liti pendenti i in maniera agevolata versando in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011 l’importo a forfait previsto e presentando la domanda entro il 2 aprile 2012.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 13 settembre 2011, ha approvato il modello con le relative istruzioni, che dovrà essere utilizzato dai contribuenti per definire in maniera agevolata:

  • le liti fiscali pendenti al 1° maggio 2011;
  • per un importo non superiore a euro 20.000 (si considera esclusivamente l’importo oggetto di contestazione al netto degli interessi e delle sanzioni collegate);
  • in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

Si tratta dell’opportunità introdotta dalla manovra di stabilizzazione finanziaria approvata a luglio (articolo 39, comma 12, Dl 98/2011), con l’obiettivo di ridurre le cause giacenti presso le Commissioni tributarie o davanti al Giudice ordinario, in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio.

La nuova disciplina richiede che l’Agenzia delle Entrate sia parte della lite, quindi sono escluse dalla definizione le cause che riguardano tributi non gestiti dall’Agenzia delle Entrate (es. ICI, TARSU, TOSAP, dazi, accise).

Poiché la definizione delle liti è strutturata in maniera pressoché identica a quella a suo tempo prevista con l’art. 16 della L. n. 289/2002, sulla base di quanto già sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 12/E del 21/2/2003, è possibile affermare che:

  • sono definibili i ricorsi presentati contro gli avvisi di accertamento (per es. redditometro, studi di settore, percentuali di ricarico, accertamenti basati sul consumo di fattori produttivi come nel “lavoro nero” o nel “tovagliometro”), gli avvisi di maggior valore degli immobili per compravendite soggette ad imposta di registro, gli avvisi con cui viene richiesta una maggiore imposta di successione a causa di infedeltà nella relativa dichiarazione;
  • se il contribuente, in merito agli atti di cui al punto precedente, omette il ricorso ma presenta impugnazione contro la successiva cartella di pagamento, tale causa non è definibile.

La pendenza della lite deve sussistere, come detto, alla data dell’1.5.2011; pertanto:

  • il ricorso deve essere stato notificato entro tale data, restando esclusi i ricorsi presentati dopo l’1.5.2011 contro atti che sono stati notificati prima della suddetta data;
  • è necessario che sia ancora in corso il termine all’1.5.2011 per impugnare la sentenza, (per es. la causa può essere pendente anche se il giudice ha emanato la sentenza, ma questa non è ancora stata impugnata)

In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 12/E sono escluse altresì le liti che riguardano:

  • il silenzio-rifiuto o diniego del rimborso;
  • il diniego o la revoca di agevolazioni;
  • avvisi di liquidazione, ingiunzioni e ruoli, in quanto per loro natura non sono atti impositivi;
  • omessi versamenti di tributi (per es. le cartelle di pagamento emesse ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e art. 54-bis, DPR n. 633/72 se assolvono esclusivamente la funzione di riscossione). Sono, invece, definibili le liti pendenti che derivano da cartelle di pagamento che assolvono anche alla funzione di provvedimento impositivo (ad esempio, a seguito del disconoscimento di detrazioni o deduzioni);
  • precedenti definizioni agevolate. Non sono definibili le liti che hanno ad oggetto precedenti definizioni agevolate.

Con riguardo ai termini e alle modalità di presentazione il richiedente dovrà tener presente

1.  Ogni definizione “abbreviata” vuole la sua istanza, quindi un modello per ciascuna lite;

2.  La domanda va inviata, entro il 2 aprile 2012:

  •  per via telematica, dai soggetti abilitati, in alternativa
  • recandosi direttamente a qualsiasi direzione provinciale delle Entrate;

3.  I pagamenti devono essere effettuati mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (già istituito con provvedimento del  direttore del 29 marzo 2010), qualunque sia il tipo di tributo a cui la lite si riferisce;

4.  Il versamento va effettuato in un’unica soluzione entro il prossimo 30 novembre;

5.  È espressamente esclusa la possibilità di applicare il meccanismo della compensazione con altri tributi a credito.

6.  Gli importi dovuti per chiudere la lite sono:

  • 150 euro per le liti di valore inferiore ai 2mila euro
  • 10% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole al contribuente
  • 50% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole all’Agenzia
  • 30% se non c’è stata ancora alcuna sentenza;

Per la corretta compilazione dell’F24, il provvedimento rimanda alla risoluzione 82/E del 5 agosto 2011, con la quale sono stati definiti:

  • il codice tributo 8082 (denominato “Liti fiscali pendenti – Definizione ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98);
  • il campo codice ufficio indica il codice della controparte competente a stare in giudizio;
  • il campo tipo riporta la lettera R;
  • il campo elementi identificativi evidenzia la sigla DLF (Definizione liti fiscali);
  • il campo anno di riferimento specifica l’anno d’imposta cui si riferisce l’atto impugnato;
  • il codice identificativo 71 denominato “soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio” individua il soggetto che ha iniziato la causa.

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

  • fino al 30 giugno 2012, tutti i processi definibili sono sospesi in via automatica;
  • entro il 15 luglio 2012 l’Agenzia delle Entrate competente trasmette alle Commissioni tributarie, all’organo di giustizia ordinaria (Tribunale, Corte d’Appello o di Cassazione) l’elenco delle liti per quali è stata presentata la domanda di definizione;
  • le liti per le quali il contribuente ha presentato la domanda di definizione rimangono ulteriormente sospese sino al 30 settembre 2012;
  • entro il 30 settembre 2012, l’Agenzia delle Entrate potrà notificare al contribuente il diniego di definizione (per es  perché la lite è di valore superiore a 20.000,00 euro);
  • entro il 30 settembre 2012, l’Agenzia delle Entrate comunica alla Commissione tributaria o all’organo di giustizia ordinaria (Tribunale, Corte d’Appello o di Cassazione) la regolarità del pagamento eseguito dal contribuente;
  • successivamente, il giudice dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

È possibile rimediare l’errore scusabile. In tal caso l’Amministrazione comunica la differenza dovuta che dovrà essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della nota con i relativi interessi.

 

Seguirà un avviso con il quale l’Agenzia delle Entrate farà conoscere la data a partire dalla quale sarà possibile procedere alla compilazione e alla trasmissione telematica della domanda di definizione.