L’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti è uno strumento alternativo alla nomina del Rappresentante Fiscale per quei soggetti non residenti che, per un determinato periodo di tempo, compatibilmente alle regole tributarie generali che ne impongono un limite massimo, hanno la necessità di esercitare la propria attività nel territorio dello Stato Italiano. Vediamo come è cambiato il modello di autocertificazione delle informazioni relative all’attività.
I soggetti non residenti che intendono assolvere direttamente gli obblighi o esercitare i diritti in materia di IVA dovranno semplicemente farne richiesta all’Ufficio competente, prima che le operazioni legate alla stessa attività si siano poste in essere.
La documentazione e i relativi moduli utili all’espletamento degli obblighi informativi si possono reperire sul sito dell’Agenzia delle Entrate e andranno successivamente trasmessi, mediante lettera raccomandata A/R, al Centro Operativo di Pescara, Servizio di identificazione soggetti non residenti, Via Rio Sparto, n.21 – 65129 Pescara – Italia, che, laddove le opportune verifiche lo consentano, attribuirà il numero di partita IVA.
Il Centro Operativo di Pescara è l’Ufficio competente a gestire i rapporti con i soggetti comunitari che intendono identificarsi direttamente ai fini IVA in Italia nel rispetto della facoltà contenuta nell’art.35-ter del D.P.R. 633/1972 per svolgere la propria attività.
Nulla è cambiato a livello di norma tributaria generale, ma il Centro di Pescara ha recentemente provveduto a modificare il modello di autocertificazione da compilare riguardo all’attività svolta dal soggetto.
Nello specifico si richiede, ora, al soggetto non residente di dichiarare se, nel periodo anteriore al completamento della procedura di identificazione, egli abbia o meno effettuato cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti in Italia per le quali era necessario il possesso del numero di partita IVA e, in caso affermativo, l’importo delle vendite, distinto per ciascun anno.
Con l’introduzione di questo aggiornamento ai moduli di autocertificazione delle informazioni relative all’attività, l’Amministrazione Finanziaria per il tramite del Centro di Pescara sollecita e definisce una procedura che permetta l’emersione e, dove possibile, la spontanea regolarizzazione delle operazioni intervenute anteriormente al completamento della suddetta richiesta di identificazione, mediante l’istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 472/1997.
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN