Entro il 31 gennaio 2016 l’invio dei dati al sistema tessera sanitaria

Entro il 31 gennaio 2016, i medici e gli odontoiatri sono tenuti a comunicare al Sistema Tessera Sanitaria i dati e le fatture delle prestazioni rese nel 2015 ai loro pazienti. I dati comunicati confluiranno nel modello 730 precompilato che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti italiani. Chi sono i soggetti obbligati alla comunicazione? E quali sono le spese mediche che dovranno essere indicate?

Con il D.M. 31 luglio 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, sono state fissate le regole che i soggetti obbligati devono seguire per inviare in via telematica gli scontrini e le fatture per le prestazioni sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS).

Quali sono le categorie di soggetti interessati?

Sono obbligati ad effettuare la comunicazione le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero, i policlinici universitari, le farmacie, le strutture accreditate e gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e odontoiatri.

Quali sono le spese mediche da comunicare?

Le spese mediche da comunicare al sistema Tessera Sanitaria sono quelle riguardanti le spese per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, le visite mediche generiche e specialistiche, le prestazioni diagnostiche e strumentali, le prestazioni chirurgiche, gli interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri, le certificazioni mediche e le altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti.

Per ciascuna spesa i dati che dovranno essere disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono il codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso, i dati del soggetto che ha emesso il documento fiscale (codice fiscale, partita Iva, cognome e nome o denominazione), la data del documento fiscale che attesta la spesa, la tipologia di spesa, l’importo della spesa o del rimborso e la data del rimborso.

Quali sono le modalità di invio della comunicazione?

L’invio della comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria può essere effettuato dal medico stesso o anche tramite un soggetto terzo delegato (commercialista, associazione di categoria o altro soggetto abilitato all’invio telematico) in possesso di una abilitazione valida come intermediario fiscale.

Qualora il medico intenda abilitare un soggetto terzo, deve accedere con le proprie credenziali nella propria area riservata del sito STS e indicare il soggetto abilitato tramite l’apposita funzione “gestione deleghe”. Il medico resta comunque responsabile dei dati trasmessi anche in presenza di intermediari.

Come viene precisato nel D.M. del 31 luglio scorso, i soggetti delegati possono essere individuati solo nell’ambito di coloro che già trattano per conto del medesimo soggetto delegante (medico) lo stesso documento fiscale per altre finalità previste dalla normativa vigente.

Le problematiche, i dubbi e le difficoltà operative legate all’invio della comunicazione, non mancano. Posto che ad effettuare l’invio della comunicazione fossero i commercialisti (delegati dai propri clienti medici), resta da chiedersi alla data del 31 gennaio 2016, quanti studi di commercialisti avranno registrato le fatture di tutto il 2015 (in particolar modo le fatture emesse dai medici nei mesi di novembre e dicembre che di solito vengono consegnate allo studio a gennaio inoltrato).

E cosa dire dei problemi legati all’aspetto privacy? Il paziente potrebbe opporsi alla trasmissione dei dati relativi alla singola prestazione al momento dell’erogazione stessa facendone esplicita richiesta al soggetto erogatore. E i medici in regime dei minimi dove non c’è obbligo di annotare le fatture in contabilità?

Ad ogni modo, i dati inviati al Sistema Tessera Sanitaria (anche se carenti o incompleti) saranno messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate entro i termini previsti per predisporre il modello 730 precompilato dei contribuenti italiani.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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