Uno dei tanti adempimenti che coincide (o coincideva?) con l’ultimo giorno dell’anno, riguarda la comunicazione per l’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti, all’atto del pagamento delle provvigioni comunque denominate per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
La disposizione è quella dell’art. 25 bis del DPR n. 600-1973 e la misura applicata per la trattenuta a titolo di ritenuta d’acconto è del 50% dell’ammontare delle provvigioni.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti che, nell’esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la predetta ritenuta è ridotta al 20%.
A seguito dell’emanazione dell’art.27 c.1 del D. Lgs. 175/2014 per l’eliminazione di adempimenti superflui, è previsto che con decreto del MEF sono determinati criteri, termini e modalità affinchè la comunicazione per l’applicazione della misura ridotta della ritenuta, anzichè essere trasmessa ogni anno, sia considerata senza limiti di tempo (tranne la revoca o la perdita dei requisiti).
Successivamente, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 31/E del 30.12.2014 nel cap. 18 ha trattato l’argomento, specificando che nelle more dell’adozione del decreto di attuazione, la comunicazione per l’applicazione della ritenuta del 20% sull’ammontare delle provvigioni vige anche oltre l’anno cui si riferisce. La circolare prende in considerazione le dichiarazioni inviate dall’agente o dagli altri soggetti di cui all’art. 25-bis, entro il 31 dicembre 2013 o in corso d’anno al verificarsi dei presupposti (D.M. 16.4.1983), per affermare che esse conservano validità fino alla perdita dei requisiti. Pertanto, nel presupposto del mantenimento dei requisiti, la dichiarazione non dovrà essere nuovamente inviata entro il 31 dicembre 2014.
Sembrerebbe quindi che la semplificazione sia in atto, ma se si consulta il calendario degli adempimenti pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, si scopre che il 31 dicembre vige ancora l’obbligo di invio della comunicazione per avvalersi della riduzione delle ritenute su provvigioni.
La conclusione? A parere di chi scrive, l’invio della comunicazione si potrebbe ripetere come ogni anno (dato che la circolare Agenzia entrate n.31/2014 è stata emanata il 30 dicembre, molto probabilmente tutti gli interessati l’avranno inviata anche l’anno scorso).
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo