Nel corso del 2015 la disciplina delle dichiarazioni di intento ha recepito importanti novità, che, di fatto, hanno comportato un’inversione di ruoli negli adempimenti che competono ad esportatori abituali e loro fornitori. Tali novità hanno determinato riflessi anche nella Dichiarazione annuale IVA, nella quale, da quest’anno, è stato introdotto il quadro “VI”, riservato ai fornitori di esportatori abituali. Approfittiamo di questa recente riforma per rivedere nel dettaglio come esportatori abituali e loro fornitori compilano la Dichiarazione IVA in relazione alle operazioni connesse al plafond.
La Dichiarazione IVA dell’esportatore abituale
L’esportatore abituale è tenuto a compilare il quadro VC della Dichiarazione IVA.
Nel quadro, oltre a riepilogare l’ammontare degli acquisti effettuati nell’anno con utilizzo del plafond, è necessario indicare anche i dati relativi a volume d’affari ed esportazioni/cessioni intracomunitarie, riferiti al medesimo periodo.
L’indicazione del volume affari e delle esportazioni/cessioni intracomunitarie è necessaria per consentire la verifica della permanenza del requisito di esportatore abituale (l’incidenza delle esportazioni deve superare il 10% del volume d’affari), nonché per conoscere l’ammontare del plafond disponibile per l’anno successivo.
La compilazione del quadro VC varia in relazione alla modalità di determinazione del plafond adottata. Infatti, mentre i contribuenti che hanno scelto di determinare il plafond secondo il metodo “solare”, definito anche “fisso”, sono tenuti a compilare solo le prime 4 colonne dei righi da VC1 a VC12, coloro che hanno scelto di determinare il plafond secondo il metodo “mensile”, definito anche “mobile”, devono compilare tutte e sei le colonne dei medesimi righi.
Nel quadro, quindi, devono in ogni caso essere indicati:
- l’ammontare del plafond disponibile al 1 gennaio 2015 (rigo VC14, campo 1);
- la modalità di determinazione del plafond adottata nel 2015 (rigo VC14 campi 2 e 3);
- l’entità, distinta per mese, degli acquisti effettuati con utilizzo del plafond, avendo cura di tenere separati gli acquisti realizzati in Italia e nei paesi UE (colonna 1 dei righi da VC1 a VC12) dalle importazioni con bolla doganale (colonna 2 dei righi da VC1 a VC12);
- il valore, distinto per mese, del volume d’affari realizzato nel 2015, al netto delle fatture emesse per operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7 septies del DPR 633/72 (colonna 3 dei righi da VC1 a VC12);
- l’ammontare, distinto per mese, delle esportazioni e cessioni intracomunitarie, nonché delle relative operazioni assimilate, effettuate nel corso del 2015 (colonna 3 dei righi da VC1 a VC12).
Le ultime due colonne (5 e 6) dei righi da VC1 a VC12 rimangono dunque riservate al plafond “mensile” e sono destinate ad accogliere volume d’affari ed esportazioni relativi all’anno precedente (2014).
Ai fini della corretta compilazione del quadro VC, è importante sapere che alcuni dei valori evidenziati nello stesso devono trovare esatta corrispondenza nel quadro VE.
Infatti, il volume d’affari totale, indicato nel rigo VC13 campo 3, deve corrispondere alla differenza tra VE50 (volume d’affari) e VE34 (operazioni di cui agli articoli da 7 a 7 septies).
Analogamente, le esportazioni totali, riportate nel rigo VC13 campo 4, devono corrispondere al totale delle operazioni che concorrono alla formazione del plafond, di cui al rigo VE30 campo 1.
Il totale del plafond utilizzato nell’anno, ricavabile dalla somma dei righi VC13 campi 1 e 2, invece, potrebbe trovare esatta corrispondenza nel quadro VF, e più precisamente nel rigo VF12.
Tale situazione, però, si può verificare solo se:
- non siano state registrate nell’anno fatture di acquisto con utilizzo del plafond relative ad anni precedenti;
- tutte le fatture di acquisto con utilizzo del plafond del 2015 siano state registrate nell’anno.
La Dichiarazione IVA del fornitore dell’esportatore abituale
Fino allo scorso anno, i fornitori degli esportatori abituali erano esclusivamente tenuti a mantenere distinto l’ammontare delle cessioni non imponibili effettuate a seguito di dichiarazioni di intento dalle altre operazioni non imponibili, riportandolo nello specifico rigo VE31, destinato ad accoglierle.
Al fine di recepire quanto disposto dall’art. 20 del D.lgs. 175/2014, in materia di obblighi riservati ai fornitori degli esportatori abituali, da quest’anno nel modello IVA è stato introdotto un nuovo quadro, denominato VI, destinato ad accogliere il riepilogo dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.
In tale quadro il fornitore dell’esportatore abituale è tenuto ad indicare:
- il numero di partita IVA dell’esportatore abituale;
- il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica di tutte le dichiarazioni di intento ricevute in relazione all’anno di imposta 2015.
In alternativa al numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate, per le dichiarazioni di intento ricevute prima del 12 febbraio 2015 (data di decorrenza dell’obbligo ad adottare le nuove disposizioni), è possibile indicare il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento dall’esportatore abituale.
Maria Luisa Zecchetto – Centro Studi CGN