Il D.L. n. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011 pubblicato sulla G.U. del 16 settembre, introduce la sospensione dall’albo per il professionista che non emette fattura, scavalcando di fatto gli ordini professionali che dovranno limitarsi solo a pubblicare la notizia sul sito internet della categoria.
Il provvedimento contenuto nell’articolo 2, comma 5, della L. n. 148/2011 integra l’articolo 12 del D.Lgs. n. 471/1997 – Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.
Il provvedimento di sospensione è comminato dalla Direzione dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente ed è immediatamente esecutivo.
Dopo aver comminato la sospensione, l’Agenzia delle Entrate comunica all’Ordine di appartenenza o al soggetto competente alla tenuta dell’Albo il nominativo dell’iscritto oggetto di sospensione, affinché ne sia data pubblicazione sul sito internet.
La sanzione scatta immediatamente quando vengono contestate quattro o più fatture mancate nell’arco di un quinquennio. In particolare, alla quarta violazione dell’obbligo di emissione della fattura nell’arco di cinque anni, compiute in giorni diversi, il professionista viene subito sospeso dall’Albo per un periodo minimo di 3 giorni ad un massimo di un mese. In caso di recidiva il periodo di sospensione aumenta da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 180 giorni.
Nel caso in cui la mancata fatturazione riguardi uno studio associato, il provvedimento di sospensione riguarderà tutti i professionisti associati.
Con particolare riguardo agli effetti della sospensione, il provvedimento si traduce sulla decadenza automatica da cariche e funzioni pubbliche come ad esempio per i commercialisti, gli incarichi di curatore, le funzioni di sindaco e di revisore in società commerciali, e così via.
Poiché le norme sanzionatorie non possono essere retroattive, la possibilità di sospensione riguarda le violazioni commesse a partire dalla data di pubblicazione del decreto.
L’immediatezza del provvedimento di sospensione non lascia scampo a dubbi e ad attenuanti, e cosa assai più grave, non consente il normale iter del provvedimento disciplinare presso l’albo o l’ordine professionale di appartenenza.
Con il provvedimento di sospensione immediatamente esecutivo viene meno anche il diritto di difesa dell’iscritto stesso, che diventa esercitabile solo in un momento successivo alla sospensione stessa, con conseguenze facilmente immaginabili. La sospensione produce l’immediata decadenza dagli incarichi di tipo pubblicistico in corso di svolgimento.
Al termine del periodo di sospensione, il professionista potrà ricevere nuovi incarichi ma quelli perduti lo saranno per sempre.
L’omessa fatturazione dei compensi e degli onorari può essere scoperta in sede di verifica e controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, esaminando i conti correnti del professionista o dello studio associato, ma anche grazie ad una segnalazione di uno o più clienti che avendo corrisposto il prezzo pattuito per la prestazione non hanno ricevuto la relativa fattura.
Concludendo, per i commercialisti basterà ad esempio che l’Agenzia delle Entrate rilevi il numero di dichiarazioni dei redditi inviate nell’anno, mentre per gli ingegneri e geometri, ad esempio sarà sufficiente effettuare un controllo incrociato delle pratiche presentate presso gli uffici del catasto o urbanistica.
Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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