Superammortamento: i chiarimenti di Telefisco 2016

Il superammortamento introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 è un’agevolazione consistente in una maggiorazione del 40% del costo fiscale dei beni materiali nuovi acquistati (anche in leasing) dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 da imprese e lavoratori autonomi. Vediamo come viene calcolato in concreto e qual è il rapporto con gli altri istituti giuridici.

L’ammortamento fiscale viene calcolato sulla maggiorazione del costo, seguendo una strada distinta dagli ammortamenti civilistici imputati al conto economico. In sede di dichiarazione dei redditi si dovrà operare con una diminuzione, senza la necessità di intaccare il conto economico (neanche in termini di fiscalità differita) posto che si tratta di variazioni permanenti. Le due procedure (civilistica e fiscale) sono separate anche per quanto concerne i coefficienti da applicare: se per esempio il costo di un bene è pari a 100 e il coefficiente di ammortamento è pari al 10%, la variazione in diminuzione in sede di dichiarazione sarà fino a un valore massimo di 4; se il contribuente volesse adottare un processo di ammortamento civilistico più lungo con una quota di ammortamento ai fini civilistici minore di 10, la variazione in diminuzione ai fini fiscali sarebbe comunque pari a 4.

La maggiorazione opera con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di leasing e rileva esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (Ires e Irpef), mentre è ininfluente ai fini Irap.

Il rapporto tra i super ammortamenti e gli altri istituti giuridici conduce alle seguenti riflessioni:

  • la norma agevolativa prevede l’irrilevanza dei “super-ammortamenti” ai fini degli studi di settore;
  • l’agevolazione in esame non prevede alcuna specifica disposizione con riferimento alla cumulabilità dell’agevolazione con altre misure di favore. Ne consegue la compatibilità e la fruibilità anche in presenza di altre misure di favore, salvo quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti gli altri benefici fiscali;
  • in assenza di ulteriori chiarimenti, depone in senso favorevole la fruizione cumulativa dei “super-ammortamenti” con l’aiuto alla crescita economica (ACEart. 1 del DL 201/2011), considerato che ai fini della maggiorazione in esame non assume rilevanza se l’investimento è realizzato con capitale proprio o di terzi;
  • il riferimento esclusivo agli ammortamenti (e ai canoni) comporta che il costo non vada incrementato ai fini dell’applicazione delle altre norme, quali quelle relative al plafond per la deducibilità delle spese di manutenzione, nonché al calcolo del test di operatività e del reddito minimo delle società di comodo;
  • la disciplina delle società non operative non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali. Ne deriva che la maggiore quota di ammortamento del periodo riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo;
  • la maggiorazione in esame non assume alcuna rilevanza tra i componenti positivi reddituali e non produce effetti ai fini IRAP.

La maggiorazione del 40% è finalizzata alla determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fini IRPEF e IRES, senza alcuna influenza sul calcolo di eventuali plusvalenze/minusvalenze che dovranno essere calcolate (ex art. 86 co. 2 del TUIR) come differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest’ultimo determinato senza tener conto della maggiorazione del 40% derivante dai super-ammortamenti.

Al riguardo, è stato osservato che:

  • se il bene viene ceduto prima della fine del processo di ammortamento, la deduzione del 40% dovrebbe cessare, ma senza alcuna conseguenza per le quote già operate;
  • nell’esercizio in cui il bene viene ceduto, il 40% dovrebbe ragguagliarsi ai giorni di possesso se l’ammortamento viene stanziato in modo corrispondente;
  • l’acquirente (pur in presenza dei requisiti soggettivi) non potrà proseguire nel godimento del beneficio, anche qualora il trasferimento avvenisse nel periodo agevolato, per mancanza del requisito della novità.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN