Al debutto le società benefit

Le cosiddette “società benefit”, in breve SB, disciplinate nell’ultima legge di stabilità, sono quelle società che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividere gli utili, perseguono una o più finalità di “beneficio comune”, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni o altri portatori di interesse. Vediamo quali sono i requisiti che tali società devono rispettare.

Il Legislatore, in materia di società benefit, non ha introdotto una nuova fattispecie societaria; si tratta, invece, di un soggetto che può assumere qualsiasi tipologia di società (società di persone, società di capitali, cooperative), con la caratteristica di prevedere nell’oggetto sociale l’intenzione di perseguire, nell’esercizio dell’attività economica, effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, a vantaggio di determinati soggetti. Questi ultimi, a loro volta, sono i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

La normativa in esame non dispone, per queste società, alcun particolare vantaggio (come benefici fiscali, sgravi contributivi, agevolazioni finanziarie, eccetera), né tantomeno sono previste deroghe espresse all’ordinaria disciplina di diritto societario disposta dal codice civile e leggi connesse. La normativa sulle società benefit si limita a introdurre requisiti ulteriori (rispetto a quelli di diritto “comune”) che la società benefit dovrà rispettare in tema di organizzazione statutaria, di governance e di pubblicità.

In particolare, in tema di trasparenza dell’operato della società benefit, viene previsto che:

  1.  la “SB” è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario includendo: la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
  2.  la valutazione dell’impatto generato debba essere effettuata utilizzando lo standard di valutazione esterno con le caratteristiche descritte nell’Allegato 4 alla legge di stabilità 2016, comprendendo specifiche aree di valutazione indicate nell’Allegato 5 alla legge di stabilità 2016 (governo dell’impresa, lavoratori, altri portatori di interesse e ambiente);
  3.  una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

Le società che si costituiscono come “benefit”, così come quelle che modificano lo statuto in tal senso, possono introdurre, accanto alla denominazione sociale, la specificazione “società benefit” o la sigla “SB”, utilizzando tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione sociale e nelle comunicazioni verso terzi.

Si richiede a livello statutario l’individuazione del soggetto o dei soggetti responsabili a cui sono affidate le funzioni e i compiti preordinati al perseguimento degli scopi benefit. La gestione è fondata sul principio del bilanciamento tra gli interessi dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle ulteriori categorie coinvolte. Ne consegue che tali soggetti saranno personalmente e professionalmente responsabili del rispetto delle regole benefit, alla stessa stregua del rispetto dovuto alle norme “ordinarie” dettate dal codice civile per orientare il comportamento degli amministratori di società.

Infine, il controllo e la vigilanza sulle società benefit, in relazione al perseguimento delle finalità di beneficio comune, è affidata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per le società in questione troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145) e le disposizioni del codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

Dal punto di vista della loro diffusione, le società con scopo di beneficio comune si sono affermate soprattutto negli Stati Uniti d’America a partire dalla seconda metà dello scorso decennio e, attualmente, anche a seguito del riconoscimento del loro stato giuridico, sono in forte crescita numerica. Dette società sono presenti anche in Europa con numeri di scarsa importanza. L’Italia è il primo Stato europeo ad avere approvato una normativa per il settore.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN