Correggere e integrare il modello 730

Se un contribuente, dall’esame del modello 730/11, si accorge della presenza di errori, può integrare la dichiarazione con soluzioni diverse. Tali soluzioni dipendono dal tipo di errore riscontrato e si possono così riassumere:

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata

Quando il contribuente si accorge, per esempio di non aver indicato oneri nel mod. 730/11 già presentato, può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo, indicando il codice 1 nella relativa casella prevista nel frontespizio “730 integrativo”, le modalità di presentazione sono le stesse utilizzate per il modello originario. In alternativa il contribuente può presentare il modello Unico, chiedendo il rimborso delle somme a credito. Il modello Unico Persone fisiche 2011 può essere presentato entro il 30 settembre 2011 (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta

In questo caso, se il contribuente si accorge di avere indicato un sostituto di imposta errato, dovrà sempre entro il 25 ottobre presentare un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati, dovrà essere indicato il codice 2 nella relativa casella prevista nel frontespizio “730 integrativo”, le modalità di presentazione sono le stesse utilizzate per il modello originario, quindi tramite professionista o Caf.

Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata.

In questo caso il contribuente dovrà, sempre entro il 25 ottobre presentare un nuovo modello 730, avendo cura di indicare il codice 3 nella relativa casella prevista nel frontespizio “730 integrativo”, le modalità di presentazione sono le stesse utilizzate per il modello originario.

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito.

Quando il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, o di averli forniti in maniera errata, e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Mod. Unico 2011 Persone fisiche, che può essere presentato:

entro il 30 settembre 2011 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dalla normativa (ravvedimento operoso);

entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;

entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

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