Sai che da quest’anno gli avvocati in difficoltà con il pagamento delle imposte o delle tasse possono chiedere la compensazione con i crediti derivanti dal gratuito patrocinio? Vediamo di capirne di più.
L’articolo 1 comma 778 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) sancisce la possibilità per i professionisti assegnati al gratuito patrocinio di compensare eventuali crediti vantati e non ancora saldati con eventuali debiti d’imposta, a decorrere dal 2016.
I soggetti interessati dalla norma sono i professionisti assegnati d’ufficio ai contribuenti non abbienti per la difesa (per lo più si tratta degli avvocati).
La norma prevede che i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’IVA, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati.
Sono ammessi a compensazione anche i crediti maturati antecedentemente al 2016 e non ancora saldati e comunque non contestati. La compensazione è prevista con un limite pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale. È ammessa anche la compensazione parziale ed entro un limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi.
La compensazione è possibile solo con imposte, tasse e con i contributi previdenziali dovuti all’INPS per i dipendenti degli studi professionali e non anche per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti alla Cassa Forense. Bisognerà comunque attendere la lettura del DM che definirà i criteri e le modalità operative per beneficiare della compensazione.
La norma prevede che la compensazione dei crediti derivanti da gratuito patrocinio con le tasse è ammessa entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui, che costituisce più o meno l’importo versato in questi anni per sostenere le spese derivanti dal gratuito patrocinio.
È utile ricordare che il diritto alla difesa da parte del contribuente con difficoltà economiche è garantito dal D.P.R. n. 115/2002 che dispone che è assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
Può essere ammesso al gratuito patrocinio il cittadino titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore a 11.528,41 euro, elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.
Il limite di reddito da rispettare per l’ammissione al gratuito patrocinio è adeguato ogni due anni in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT), verificatosi nel biennio precedente, con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’obiettivo della norma è quello di semplificare e agevolare gli adempimenti e i rapporti reciproci tra Stato e contribuente, dal momento che negli ultimi anni l’istituto del gratuito patrocinio è stato inficiato da eccessiva lentezza del pagamento degli importi delle parcelle dovute da parte dello Stato con ritardi spesso superiori a 18 mesi.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN