L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 3/E/2016 ha risposto alle domande dei Caf su varie questioni di carattere interpretativo riguardanti: bonus ristrutturazioni, spese per la frequenza scolastica, sostituzione caldaia e bonus mobili, spese sanitarie, deducibilità del costo di acquisto (e degli interessi passivi) di unità abitative da destinare a locazione. In questo articolo vengono analizzati i casi più interessanti riguardanti le spese mediche e le detrazioni per interventi edili.
Per la detraibilità IRPEF del 19% delle spese mediche (ex art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR), l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di affermare:
- non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. A tal riguardo continuano a essere escluse le prestazioni di chirurgia e medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie e malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione;
- sono ammissibili, invece, le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia in quanto “ascrivibili all’ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, anche se non incluse nei livelli essenziali definiti a livello nazionale”. Le spese relative a tali trattamenti, effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, sono ammesse in detrazione in presenza di apposita prescrizione medica idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia;
- le spese relative ai trattamenti di haloterapia o Grotte di sale non sono detraibili, in quanto tali pratiche non sono ancora inquadrate dal Ministero tra quelle sanitarie;
- a differenza dell’educatore professionale (professione paramedica riconosciuta dal Ministero), il pedagogista non può essere considerato una professione sanitaria. Egli, infatti, opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali). Ne consegue che le spese sostenute per le sue prestazioni non sono detraibili;
- ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali, i soggetti affetti da sordità sono quelli definiti tali dalla Legge n. 381/1970. Si tratta di un chiarimento che corregge un precedente documento di prassi (circolare 72/2001).
In relazione ai chiarimenti riguardanti la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero edilizio e il c.d. bonus mobili, l’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione di precisare che:
1) la sostituzione di una vasca da bagno con un’altra vasca con sportello apribile (o con box doccia) rientra tra gli interventi di manutenzione ordinaria e pertanto la detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR non compete. Tali interventi non possono neanche configurasi tra quelli “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche” contemplati dalla lett. e) del citato art. 16-bis, in quanto non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla Legge n. 13/1989;
2) la sostituzione della caldaia è configurabile quale intervento di manutenzione straordinaria e consente di fruire del c.d. bonus mobili. Il chiarimento è importante in quanto solo determinate tipologie di interventi rappresentano lavori-presupposto per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici;
3) il documento di prassi affronta il tema della pertinenza comune a due unità abitative appartenenti a soggetti differenti e precisa:
- è possibile anche ai fini delle imposte sui redditi ammetterne la possibilità, così come avviene ai fini civilistici;
- ai fini della detrazione per il recupero edilizio, l’Agenzia conferma che gli interventi edili effettuati sulla pertinenza non godono di un autonomo limite di spesa detraibile, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.
L’Agenzia formula anche il seguente esempio:
4) per quanto concerne gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali, al fine della detrazione per gli interventi di recupero edilizio nonché di riqualificazione energetica, l’Agenzia delle Entrate modifica l’indirizzo che aveva formulato nelle istruzioni fornite in precedenza (risoluzione n. 74/2015 e circolare 11/2014), e ammette la possibilità di effettuare l’apposito bonifico bancario o postale, pur senza la necessità di acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN