Il pagamento del canone RAI in bolletta a partire dal 2016, e la conseguente dichiarazione del possesso della TV, può far scattare controlli sugli anni precedenti?
Il pagamento del canone RAI in bolletta non farà scattare controlli sugli anni precedenti e non c’è alcun rischio di addebito degli eventuali arretrati. A chiarirlo é stato il viceministro all’Economia Enrico Zanetti che, rispondendo ad un’interrogazione parlamentare, ha dichiarato che la presunzione di possesso del mezzo televisivo “opera solo a partire dal 2016 e non può essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti, fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla legge di stabilità per il 2016”.
Si ricorda che il canone RAI é dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive.
La detenzione dell’apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la propria residenza anagrafica. Tuttavia il contribuente ha la facoltà di rilasciare una dichiarazione, resa nelle forme e nei tempi previsti dalla Legge, nella quale può dichiarare di non detenere apparecchi televisivi e di non dover alcun pagamento.
L’importo annuo del canone ordinario é di 100 euro e, a partire dal 1 luglio 2016, verrà dilazionato in 10 rate all’interno delle bollette elettriche.
A sollevare la questione sul pericolo che la presunzione del possesso del mezzo TV potesse essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti al 2016, era stata un’affermazione del sottosegretario alle Comunicazioni Antonello Giacomelli che sottolineava come “il corretto pagamento del canone a partire dal 2016 non costituirà una sanatoria per le evasioni degli anni precedenti che senza alcuna opposizione risulteranno pienamente sanzionabili, alla stregua di un’autodenuncia e di ammissione del debito”. Tale dichiarazione aveva diffuso il timore che la nuova tipologia di pagamento potesse costituire per l’Amministrazione Finanziaria un pretesto per poter pretendere la riscossione degli anni arretrati “a meno che non fosse fatta opposizione inviando comunicazioni relative all’esistenza di un intestatario diverso, o al mancato possesso di apparecchi televisivi”.
A riportare serenità tra gli animi é intervenuta la rassicurazione suddetta del viceministro all’Economia Enrico Zanetti, che ha ribadito che il pagamento del canone in bolletta non farà scattare controlli per gli anni precedenti.
Resta ferma però la facoltà del Fisco di ottenere la prova del possesso dell’apparecchio televisivo anche con riferimento agli anni precedenti, facendo ricorso alle presunzioni, purché però precise, concordanti e gravi. Spetta allo stesso contribuente dimostrare la prova del contrario, fornendo l’eventuale prova di acquisto della TV con l’indicazione della data precisa in cui l’acquisto è avvenuto.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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