Il nuovo quadro K del modello 730/2016

L’amministratore di condominio che presenta il modello 730/2016 potrà compilare il nuovo quadro K evitando la presentazione del quadro AC del modello UNICO. Vediamo quali sono le implicazioni dal punto di vista pratico e operativo di questa novità.

Debutta nel modello 730/2016 il quadro KComunicazione dell’amministratore di condominio” nel quale si dichiareranno gli stessi dati che fino all’anno scorso, si potevano riportare soltanto nel quadro AC del modello UNICO.

Gli amministratori di condominio, in carica al 31.12.2015, devono comunicare:

  1. i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni;
  2. i dati identificativi dei fornitori e l’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare 2015.

L’adempimento di cui al punto 1) deriva dalla soppressione della specifica comunicazione di inizio lavori che era dovuta al Centro Operativo di Pescara e, relativamente agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati dal 14.5.2011, dall’obbligo di indicazione conseguente al sostenimento di spese nel 2015 che danno diritto alla detrazione d’imposta.

L’adempimento di cui al punto 2) è dovuto per:

  • le somme superiori a € 258,23 corrisposte nell’anno a qualsiasi titolo, ad altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura.

L’adempimento di cui al punto 2) é invece escluso per:

  • le forniture di acqua, energia elettrica e gas;
  • gli acquisti di beni e di servizi effettuati nell’anno solare che, per singolo fornitore e IVA compresa, non superano € 258,23;
  • le forniture di servizi, le cui somme da pagare sono soggette a ritenute alla fonte.

A prescindere dal criterio di contabilizzazione adottato dal condominio, la comunicazione deve fare riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare. Per la determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si deve fare riferimento all’art.6 del D.P.R. n. 633-1972 e quindi, in via generale:

  • nel caso di beni mobili, al momento della consegna o della spedizione;
  • nel caso di prestazioni di servizi, all’atto del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo e relativamente a tali importi.

È noto che, se prima del pagamento parziale o totale del corrispettivo, è stata emessa fattura, l’operazione, relativamente a tale importo, è considerata effettuata in tale data.

Se gli adempimenti sono dovuti per più condomìni, per ciascuno di essi si dovranno compilare quadri distinti.

Se per uno stesso condominio si dovranno compilare più quadri, i dati identificativi dovranno essere riportati su tutti.

Il campo “Mod. n.” conterrà un’unica numerazione progressiva, a prescindere che i quadri riguardino uno o più condomìni.

Infine è bene precisare che nei casi in cui l’amministratore di condominio sia esonerato dalla propria dichiarazione dei redditi oppure sia obbligato ad avvalersi del modello UNICO, per gli adempimenti di cui si è trattato si dovrà utilizzare esclusivamente il quadro AC del modello UNICO 2016, con le modalità e i termini ivi previsti.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò –  Palermo