Chiarimenti sul bonus di 1000 euro per l’acquisto di strumenti musicali

La legge di stabilità 2016 ha introdotto l’opportunità di usufruire di uno sconto di 1.000 euro sul prezzo di acquisto di un nuovo strumento musicale per gli studenti che frequentano le scuole di musica. La novità interessa sia gli studenti che i produttori o i rivenditori di strumenti musicali. Chi sono i beneficiari del bonus? E quali sono le modalità operative per beneficiare del bonus per l’acquisto di uno strumento musicale?

La risposta a queste domande è arrivata pochi giorni fa, quando l’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato il provvedimento n. 36294 dell’8 marzo 2016, che individua le modalità applicative per l’attribuzione del contributo una tantum di 1.000 euro previsto dall’articolo 1, comma 984 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità) a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di musica secondo il precedente ordinamento, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi intrapreso dallo studente.

Chi sono i soggetti beneficiari del bonus?

Il contributo spetta agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti all’istituzione nell’anno accademico 2015/2016 e 2016/2017.

Il bonus viene concesso per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso principale cui è iscritto lo studente. Il bonus spetta una sola volta per gli acquisti effettuati nel 2016, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore a 1.000 euro e, comunque, in misura non eccedente il prezzo dell’acquisto dello strumento.

Cosa deve fare lo studente per beneficiare del bonus?

Per ottenere il bonus, che è erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita praticato dal rivenditore o dal produttore, lo studente deve richiedere al conservatorio di musica o all’istituto musicale pareggiato, un certificato d’iscrizione non ripetibile per tale finalità, da cui risultino i dati anagrafici dello studente, l’anno di iscrizione e lo strumento musicale coerente con il corso di studi.

Il certificato deve essere predisposto in duplice esemplare di cui uno conservato dall’emittente e uno rilasciato allo studente, il quale deve consegnarlo al produttore o al rivenditore al momento dell’acquisto dello strumento musicale.

Quali sono gli obblighi del produttore o del rivenditore?

Il produttore o il rivenditore ha l’obbligo di conservare il certificato di iscrizione fino al termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate può esercitare l’attività di accertamento e documentare la vendita dello strumento musicale mediante emissione della fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi (oltre ai dati comunemente richiesti), il codice fiscale dello studente, il prezzo di vendita con l’indicazione dell’IVA e l’ammontare pagato mediante il contributo.

Prima di concludere la vendita i rivenditori dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i canali telematici Entratel o Fisconline, il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo totale comprensivo di IVA e l’ammontare del contributo.

Il sistema verificherà l’ammissibilità al beneficio e rilascerà un’apposita ricevuta relativa alla fruibilità o meno da parte dei venditori di un credito d’imposta pari al contributo riconosciuto agli studenti.

Il credito d’imposta maturato è utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell’apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità, esclusivamente in compensazione tramite il modello di pagamento unificato F24, che deve essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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