L’ambito delle ristrutturazioni è da sempre oggetto di controversie e di casi particolari. Prassi e normativa sono intervenute più e più volte, in alcuni casi chiarendo definitivamente dubbi interpretativi, in altri casi creandone di nuovi. Analizziamo tre casi pratici, due di recente approfondimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, e uno più consolidato, ma sempre attuale.
La spesa sostenuta per la sostituzione del box doccia con altro di nuovo modello può rientrare nella spesa agevolabile del 50%?
Ebbene, la spesa sostenuta per la semplice sostituzione del box doccia, come degli altri sanitari, costituisce semplice manutenzione ordinaria. Per le manutenzioni ordinarie è possibile usufruire della detrazione del 50% solo se effettuate su parti comuni condominiali e non anche per i lavori interni alle singole abitazioni (Circolare 57/1998 e 121/1998).
Pertanto, la spesa in oggetto è agevolabile solo se conseguente a un rifacimento totale del bagno con richiesta, sotto il profilo urbanistico, delle specifiche autorizzazioni amministrative.
È stato recentemente chiarito che la spesa in oggetto non è detraibile nemmeno quale intervento diretto all’eliminazione delle barriere architettoniche, non presentando le caratteristiche tecniche previste dalla Legge di riferimento (Circolare 3/2016).
È possibile usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. bonus mobili) nel caso di sostituzione della caldaia?
Già la Circolare 29/2013 aveva specificato la possibilità di poter accedere al beneficio del c.d. bonus mobili qualora si configurassero sulle singole abitazioni interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art.16-bis del Tuir.
Con la successiva Circolare 11/2014 è stato precisato che tra gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere ricondotti anche quelli relativi all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia (lett. h) – art.16-bis).
Qualificando come tale la spesa per la sostituzione della caldaia, la Circolare 3/2016 ammette l’accesso al beneficio del c.d. bonus mobili, a nulla rilevando il fatto che tale intervento possa essere ricondotto o meno nell’ambito della lettera h) dell’art.16-bis de Tuir.
Al contrario la sola manutenzione ordinaria, ovvero la riparazione della caldaia, non permette di fruire della detrazione per acquisto mobili ed elettrodomestici.
Quali sono le condizioni per la detraibilità da parte degli eredi delle quote non detratte dal de cuius in relazione alla detrazione del 50%?
In caso di trasferimento per mortis causa del soggetto che ha usufruito dell’agevolazione del 50%, la detrazione si trasferisce per intero all’erede, o eventualmente agli eredi, che abbiano la materiale detenzione dell’immobile.
Possono esservi, tuttavia, situazioni particolari:
- locazione dell’immobile: la detrazione non spetta in quanto l’erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento;
- presenza di più eredi e l’immobile è a completa disposizione degli stessi: ogni erede avrà diritto alla propria quota di detrazione;
- presenza di più eredi e l’immobile è a disposizione di uno solo di questi: solo quest’ultimo potrà beneficiare delle detrazioni in quanto gli altri eredi non godono della materiale e diretta disponibilità dell’immobile;
- il coniuge superstite rinuncia all’eredità e mantiene il solo diritto di abitazione: perde la condizione di erede e pertanto non può fruire delle residue quote di detrazione. In tale caso se si è in presenza di altri eredi, neppure questi potranno beneficiare delle quote residue in quanto non avranno la detenzione materiale del bene.
Rita Martin – Centro Studi CGN