A partire dal primo aprile 2016 si possono pagare le imposte c.d. autoliquidate scaturenti dalla presentazione della dichiarazione di successione direttamente tramite il modello F24. Ecco le indicazioni operative e i nuovi codici tributo per il pagamento.
Il modello F23, finora utilizzato per effettuare il versamento dell’imposta ipotecaria, dell’imposta catastale, delle tasse ipotecarie e dell’imposta di bollo, dopo un periodo transitorio, andrà dunque definitivamente “in pensione” dal 31 dicembre 2016.
Dal primo gennaio 2017, infatti, non sarà più possibile utilizzare per questa tipologia di imposte e tasse il modello F23, ma bisognerà obbligatoriamente ricorrere al modello F24, opportunamente ampliato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 25 marzo 2016 con l’istituzione di nuovi codici tributo dedicati.
Codice tributo:
- “1530” denominato “Successioni – Imposta ipotecaria”;
- “1531” denominato “Successioni – Imposta catastale”;
- “1532” denominato “Successioni – Tassa ipotecaria”;
- “1533” denominato “Successioni – Imposta di bollo”;
- “1534” denominato “Successioni – Imposta sostitutiva INVIM”;
- “1535” denominato “Successioni – Sanzione da ravvedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali – art. 13 D.Lgs. n. 472/1997”;
- “1536” denominato “Successioni – Sanzione da ravvedimento – Imposta di bollo – art. 13, D.Lgs. n. 472/1997”;
- “1537” denominato “Successioni – Interessi da ravvedimento – art. 13, D.Lgs. n. 472/1997”.
Viene altresì istituito il codice identificativo “08” denominato “Defunto” per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del de cuius.
L’obiettivo a cui mira l’Agenzia delle Entrate con queste innovazioni è la ricerca della semplificazione, che si concretizza in questo caso nell’utilizzo sempre più frequente da parte del contribuente di un modello già noto per il pagamento di altre imposte comuni (come IMU e TASI).
Dunque riassumendo, per il pagamento delle imposte derivanti dalla presentazione della dichiarazione di successione si potranno utilizzare:
- dal 1 aprile 2016 al 31 dicembre 2016 alternativamente tanto il modello F23 quanto il modello F24 con i nuovi codici tributo;
- dal 1 gennaio 2017 solo il modello F24 con i nuovi codici tributo.
Marco Marson – Centro Studi CGN