Articoli redazionali, collaborazioni giornalistiche, lavori di grafica e fotografie… A chi non è capitata una delle fattispecie connesse al diritto d’autore? Ma cos’è il diritto d’autore? E come viene disciplinato dal punto di vista fiscale?
Il diritto d’autore è un istituto giuridico il cui scopo è quello di tutelare i frutti dell’attività intellettuale attraverso il riconoscimento di una serie di diritti di carattere morale e patrimoniale all’autore originario dell’opera.
Al titolare del diritto d’autore vengono riconosciuti i diritti morali e i diritti di utilizzazione dell’opera (diritti patrimoniali) e i diritti di utilizzazione economica dell’opera che si realizzano secondo accordi, contratti e licenze.
Lo sfruttamento attraverso la cessione o l’utilizzo del diritto di autore è disciplinato dalla legge n. 633/1941, la quale stabilisce che l’autore di un’opera dell’ingegno ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, secondo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 12 della norma.
Dal punto di vista fiscale, i redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno tutelate dal diritto di autore devono essere soggetti a tassazione e quindi riportati nella dichiarazione dei redditi.
I compensi percepiti dall’autore dell’opera a titolo di corrispettivo per la cessione o la concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore, se non sono conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale, ai fini delle imposte sui redditi, sono classificati come redditi di lavoro autonomo come previsto dall’articolo 53, comma 2, lettera b del TUIR.
Se i diritti d’autore sono considerati redditi di lavoro autonomo usufruiscono di un abbattimento forfettario a titolo di deduzione forfettaria delle spese pari al 25% che viene elevata al 40% se il percettore ha un’età inferiore a 35 anni, così come prevede l’articolo 54 comma 8 del TUIR.
Nel caso in cui i compensi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno sono percepiti da persone fisiche diverse dagli autori sono considerati invece redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 lettera g del TUIR.
In tal caso si possono distinguere due fattispecie: se i diritti di autore sono stati acquisiti a titolo oneroso, essi godono di un abbattimento del 25% al pari di quello spettante all’autore; se i diritti di autore sono stati acquisiti a titolo gratuito vengono tassati integralmente.
L’autore che abbia percepito un compenso per la cessione o la concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme del diritto di autore è quindi tenuto a dichiarare tale compenso nella sezione III del quadro RL del modello UnicoPF al rigo RL25.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le cessioni effettuate dagli autori o dai loro eredi o legatari sono considerate fuori dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 lettera a del DPR n. 633/72 in base al quale non sono considerate prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore effettuate dagli autori.
Quando il diritto di autore deriva da collaborazioni a riviste e giornali, ad esempio con redazioni di articoli non in completa autonomia, il diritto di autore è assimilato a lavoro dipendente e di conseguenza comporta il riconoscimento delle detrazioni previste dall’articolo 13 del TUIR per i lavoratori dipendenti.
Se invece i diritti di autore sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali sono considerati redditi di impresa a tutti gli effetti e, pertanto, saranno tassati con le ordinarie regole fiscali.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN