Anche i cittadini extracomunitari possono fruire delle detrazioni previste per i carichi di famiglia. Riepiloghiamo qual è la documentazione da presentare e quali sono i passi da seguire per ottenere la detrazione.
L’art. del TUIR stabilisce che ai contribuenti con familiari a carico spettano delle detrazioni dall’imposta lorda. In particolare, tali detrazioni sono previste per i seguenti familiari:
- il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (anche se naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati);
- gli altri familiari, così come definiti dall’art. 433 del Codice Civile.
I cittadini extracomunitari possono beneficiare delle detrazioni per i carichi di famiglia attraverso le seguenti modalità, alternative tra loro:
- attraverso il proprio sostituto d’imposta, con indicazione nella CU;
- attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per poter beneficiare delle detrazioni previste per i familiari a carico, il cittadino extracomunitario è tenuto a presentare la documentazione attestante il legame familiare.
Tale documentazione differisce a seconda che il familiare del cittadino extracomunitario per il quale si intende chiedere la detrazione risieda o meno in Italia.
La documentazione per i familiari a carico non residenti in Italia consiste in:
- documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (l’apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull’originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;
- documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano del Paese d’origine.
N.B.: ai sensi dell’art. 1 comma 1326 della Legge n. 296/2006 viene stabilito che se successivamente alla presentazione della prima dichiarazione dei redditi la situazione dei carichi di famiglia del cittadino extracomunitario non risulta modificata, non sarà necessario presentare una nuova documentazione, essendo sufficiente una mera autocertificazione con cui il contribuente attesti, confermandola, che la situazione familiare precedentemente indicata è rimasta invariata. In caso contrario, dovrà essere presentata una nuova ed aggiornata documentazione.
Per i familiari a carico residenti in Italia si ritiene che sia sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.
Si ricorda che le detrazioni per carichi familiari spettano in proporzione ai mesi per i quali i familiari risultano fiscalmente a carico del contribuente interessato nel limite di reddito complessivo di Euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Nel computo del reddito complessivo è necessario considerare anche:
- le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato in via continuativa, come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi, da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime delle nuove iniziative produttive (art.13 Legge n. 388/2000);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per contribuenti minimi;
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla c.d. “cedolare secca” sulle locazioni.
Nel conteggio del limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico non rientrano i redditi esenti, assoggettati a tassazione separata (anche per opzione) e a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Centro Studi CGN