Coloro che nel 2015 erano in regime ordinario ma dal 1° gennaio 2016 hanno adottato il regime forfettario dovranno fare attenzione alle conseguenze ai fini IVA della loro scelta. Riportiamo qui di seguito le indicazioni per la dichiarazione IVA 2016.
Come è noto, il passaggio da un regime fiscale ad un altro comporta l’osservanza di regole precise per evitare salti d’imposta.
Non fa eccezione il passaggio delle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, dal regime ordinario adottato nel 2015 al regime forfettario di cui all’art.1, c. da 54 a 89, della L. n. 190-2014, scelto dal 1° gennaio 2016.
In particolare sono tre le indicazioni che dovranno/potranno essere riportate nel modello IVA 2016 per il periodo d’imposta 2015 e precisamente:
- QUADRO VA – Sez. 2 – rigo VA14: è presente una casella che va barrata se la dichiarazione che si sta presentando è l’ultima in regime ordinario IVA. Quindi i contribuenti che dal 1° gennaio 2016 possono e vogliono accedere al nuovo regime forfettario di cui all’art.1, c. da 54 a 89 della L. n. 190-2014, e nel 2015 erano in regime ordinario, dovranno darne segnale barrando appunto la casella presente nel rigo.
- QUADRO VF – Sez. 4 – rigo VF56: è presente l’indicazione dell’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1 c.61 della predetta L. 190-2014. Si tratta della rettifica della detrazione IVA di cui al comma 3 dell’art. 19-bis.2 del D.P.R. n. 633-1972, da operarsi appunto nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Pertanto, come riportato anche nella Circ. n. 10/E del 4 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate, la rettifica deve essere eseguita limitatamente ai beni (le rimanenze di magazzino) e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati. In questo caso deve essere rettificato l’intero importo dell’IVA detratta all’acquisto. Per i beni ammortizzabili (esclusi gli immobili per i quali si deve fare riferimento a un periodo diverso, i beni di valore inferiore a € 516,46 e per i beni con coefficiente d’ammortamento superiore al 25%), la rettifica IVA deve essere eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione (anno 2012). Pertanto, relativamente ai beni predetti, la rettifica deve essere effettuata con riferimento a tanti quinti dell’imposta detratta all’acquisto quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. Della rettifica occorre predisporre un’apposita documentazione, nella quale indicare, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale.
- QUADRO VX – rigo VX3, casella 3: nel caso in cui la dichiarazione IVA dovesse evidenziare un’eccedenza detraibile finale, che il contribuente che a partire dal 2016 si avvale del regime forfetario non vuole portare in compensazione, si potrà indicare il codice n. 11, per chiederne il rimborso.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo