Un’importante voce detraibile ai fini Irpef è quella riguardante le spese sostenute per i canoni di affitto dagli studenti universitari fuori sede o dai loro genitori (quando i figli sono fiscalmente a loro carico). Analizziamo le caratteristiche di tale detrazione e chiariamo quali sono i requisiti per poter usufruire del beneficio.
L’art. 15, comma 1, lett. i-sexies Tuir prevede una detrazione Irpef pari al 19% ed entro un limite massimo di euro 2.633,00 per le spese sostenute da studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso un’Università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 9 dicembre 1998 n. 431, regolarmente registrati.
Stesso importo e limite della detrazione valgono, ai sensi dell’art. 1, comma 208 della L. n. 244/2007, per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
Inoltre l’art. 16 della L. 217/2011 ha disposto la detraibilità dei canoni di locazione derivanti da contratti di locazione e di ospitalità stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’Università estera, se ubicata nell’Unione Europea o in uno degli stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
L’accesso alla detrazione è subordinato alle seguenti condizioni:
- che l’Università sia ubicata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza dello studente;
- che la stessa sia ubicata in un Comune di una provincia diversa dal Comune di residenza dello studente;
- che gli immobili oggetto di locazione debbano essere situati nello stesso Comune in cui ha sede l’Università o in un Comune limitrofo.
In merito al calcolo della distanza dei 100 km necessari per usufruire della detrazione è intervenuta la circolare ministeriale n. 34/E/2008, la quale dispone che “al fine di verificare il rispetto del primo requisito è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l’Università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore a cento chilometri”.
La stessa circolare ministeriale del 2008 dirime particolari problematiche che si sono presentate nell’applicazione concreta della norma.
In particolare, dispone che il contratto di affitto può essere intestato sia al soggetto universitario che al soggetto di cui è a carico.
Nel caso di un genitore con due figli studenti universitari fiscalmente a carico, l’importo della spesa di euro 2.633,00 costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente.
Nel caso in cui il figlio sia a carico di entrambi i genitori, il limite va suddiviso tra i genitori in base all’effettivo sostenimento della spesa stessa: in particolare la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta. Se il suddetto documento risulta, invece, intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%.
Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può beneficare integralmente della detrazione della spesa mentre, in caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50.
Per quanto riguarda la compilazione del modello 730/ 2016 la spesa per i canoni di locazione di studenti fuori sede va indicata nel Quadro E righi da E8 a E12 con il codice 18 “Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede”, mentre nel modello Unico 2016 la stessa si riporta nel Quadro RP rigo RP18.
Fabrizio Tortelotti