I soggetti non residenti nel territorio dello Stato possono beneficiare delle detrazioni Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia. Vediamo perché e come.
Prima di tutto, occorre precisare che il requisito fondamentale in capo al soggetto che vuole godere del bonus che consente di portare in detrazione le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è che costui sia proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento o in alternativa sia titolare dei diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto dell’intervento, e che sia anche il soggetto che sostiene le spese.
Di fatto quindi il requisito che deve essere verificato non risiede nel presupposto territoriale relativo alla residenza del soggetto che vuole beneficiare della detrazione, quanto piuttosto nella titolarità dell’immobile e nel sostenimento della spesa da parte dello stesso soggetto.
Gli interventi sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali oggetto del bonus ristrutturazioni edilizie sono vari e tra questi i più frequenti, anche per i soggetti proprietari di immobili in Italia che risiedono all’estero, sono:
- interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.
Pertanto i soggetti residenti all’estero ovvero tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche in Italia, residenti o meno nel territorio dello Stato, possono portarsi in detrazione dall’imposta:
- il 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, con un limite massimo di spesa di € 96.000 per ciascuna unità immobiliare;
- il 36%, con il limite massimo di spesa di € 48.000 per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2017.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e deve essere ripartita fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione in 10 quote annuali di pari importo.
Restano fermi i requisiti oggettivi riguardanti le modalità di pagamento (bonifico bancario per ristrutturazione edilizia art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 con applicazione della ritenuta d’acconto dell’8%) e i documenti obbligatori che devono essere conservati unitamente alle quietanze di pagamento per tutto il periodo nel quale il soggetto beneficerà della detrazione.
I soggetti non residenti che, in un determinato esercizio, dovessero avere un’imposta (Irpef) incapiente o nulla perderanno per quello specifico esercizio il beneficio della detrazione ma ne rimarranno beneficiari per le restanti rate.
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN