Quali sono le borse di studio esenti dall’IRPEF? Qual è la disciplina per le borse di studio percepite all’estero? Come deve essere dichiarata la borsa di studio percepita da un minorenne? Ecco tutte le risposte.
Nel quadro C del modello 730 per l’anno 2015 devono essere indicati i redditi di lavoro dipendente e assimilati e chi presta assistenza fiscale deve tenere presente che l’art. 50 del TUIR richiama le borse di studio. Infatti, sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione, le somme percepite a titolo di:
- borsa di studio o di assegno;
- tirocini, stage, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale).
I documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate hanno più volte precisato che le norme sulle agevolazioni fiscali sono a fattispecie esclusiva e non suscettibili di interpretazione analogica. Ne consegue che le borse di studio e le atre indennità economiche indicate nella norma di legge sono esenti dall’IRPEF solo laddove sia prevista un’apposita norma di legge che ne preveda l’esclusione. In caso contrario, sarà necessario inserire tra i redditi di lavoro dipendente anche tali fattispecie reddituali.
Tra le borse di studio che non scontano alcuna imposta sono comprese:
- le borse di studio (ex D.Lgs. n. 68/2012) corrisposte dalle Regioni a statuto ordinario agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria (ex Legge n. 398/1989) per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero. A tal proposito con la risoluzione n. 120/E/2010, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le borse di studio assegnate per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca “post-lauream” sono esenti ex art. 4, comma 3, Legge n. 210/1998 anche se non sono subordinate alla frequenza di corsi di ricerca;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore ad euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 per la frequenza delle Scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli di quest’ultimi secondo quanto stabilito dalla Legge n. 407/1998.
I riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli dei corsi di istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in base al D.Lgs. n. 262/2007, non costituiscono borse di studio tassabili ai fini IRPEF. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 280/2009 che di fatto modifica quanto stabilito nella risoluzione n. 156/2009.
Nell’ipotesi in cui la borsa di studio sia percepita all’estero:
- la disciplina convenzionale contro le doppie imposizioni prevede generalmente l’imponibilità esclusiva nel paese di residenza del percettore della borsa di studio (come avviene ad esempio nei reciproci rapporti tra Italia e Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti);
- in determinate circostanze l’ente erogante ha stabilito la sede nello Stato estero di “provvisoria permanenza” del soggetto percettore della borsa di studio. In tal caso le somme erogate dovranno essere dichiarate e tassate nello Stato di “provvisoria permanenza” (lo Stato estero) con la possibilità da parte del contribuente di dichiarare tale reddito in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata a titolo definitivo all’estero fino a concorrenza dell’imposta dovuta nel paese di residenza;
- se la borsa di studio percepita rientra nelle fattispecie speciali di esenzione, non ci sarà alcun obbligo di dichiarazione ed imposizione in nessuno dei due paesi;
La borsa di studio percepita da un minorenne, fuori dai casi esenzione, deve essere dichiarata nel quadro C del modello 730/2016 o Unico/PF/2016 con la precisazione che tale reddito non rientra tra i redditi per i quali è previsto l’usufrutto legale dei genitori. Ne consegue che tale reddito dovrà essere dichiarato esclusivamente dal minore presentando la dichiarazione dei redditi mediante uno dei genitori che assume la qualità di tutore secondo le indicazioni previste nelle Istruzioni Ministeriali alla voce “Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente”.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN