Modello 730/2016: bonus 80 euro e le altre novità del quadro C

I contribuenti che possiedono redditi di lavoro dipendente e assimilati sono tenuti a compilare il quadro C del modello 730. Ecco un riepilogo sintetico delle principali novità a seguito delle modifiche normative che hanno avuto un impatto sulla struttura del quadro.

Il bonus IRPEF mensile di 80 euro comporta un incremento della retribuzione netta con l’obiettivo di favorire i consumi e la crescita economica attraverso la riduzione del c.d. “cuneo fiscale”. A partire dal 2015 il credito di imposta è stato messo a regime e spetta al contribuente che si trova in possesso delle seguenti condizioni:

  • redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati;
  • IRPEF lorda superiore alle detrazioni d’imposta da lavoro;
  • reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000 euro.

Il credito è riconosciuto nella seguente misura:

reddito

Da un punto di vista operativo, il credito viene attribuito a cura del sostituto di imposta, direttamente in busta paga, in ragione delle informazioni reddituali in suo possesso. Il datore di lavoro assume così un ruolo centrale nell’erogazione del credito e, solo su richiesta esplicita del lavoratore, il datore non riconosce il bonus in busta paga.

Ad ogni modo, in sede di modello 730/2016, è opportuno effettuare alcuni controlli a cura del contribuente e di chi presta l’assistenza fiscale in quanto:

  1. il bonus, pur spettando in quanto ne sussistono le condizioni, potrebbe non essere stato riconosciuto dal datore di lavoro: il contribuente ha diritto al bonus e ciò avviene direttamente in sede di dichiarazione dei redditi;
  2. il bonus è stato riconosciuto in busta paga da parte del datore di lavoro, ma in capo al contribuente non ne sussistono le condizioni (per esempio reddito complessivo superiore a 26.000 euro): il contribuente deve restituire il bonus ricevuto e ciò può avvenire sempre in sede di dichiarazione dei redditi;
  3. se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella dichiarazione 730 o Unico/PF.

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l’incumulabilità del bonus IRPEF con le agevolazioni concesse ai lavoratori che rientrano dall’estero. In particolare, ai fini della determinazione del reddito complessivo per il calcolo del bonus, non trovano applicazione le disposizioni agevolative relative:

  • ai redditi percepiti dai lavoratori dipendenti rientrati dall’estero (ex art. 3, comma 1, Legge n. 238/2010). Tali redditi concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF nella misura del 20% per le lavoratrici e 30% per i lavoratori;
  • ai redditi percepiti da docenti e ricercatori rientrati dall’estero (ex art. 17, comma 1, D.L. n. 185/2008 e art. 44, comma 1, D.L. n. 78/2010). Tali redditi concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF nella misura del 10%.

Pertanto, ne deriva che alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus IRPEF concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per i lavoratori rientrati in Italia.

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus IRPEF non concorre, invece, l’eventuale quota di TFR anticipata in busta paga, cioè l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR) come da facoltà prevista dalla Legge di Stabilità 2015.

Il tutto troverà sintesi nella sezione V del quadro C del modello 730/2016 denominato bonus IRPEF come di seguito riportato.

Quadro C modello 730

Tra le altre novità del quadro C del modello 730/2016 è il caso di segnalare quanto segue.

1) Dal 1° gennaio 2015 è passato da 6.700 a 7.500 euro il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo (art. 1, comma 690, Legge n. 190/2014 – Legge di Stabilità 2015). La modalità di tassazione di tali soggetti è, quindi, la seguente:

  • i primi 7.500,00 euro complessivamente percepiti nel periodo d’imposta 2015, non concorrono alla formazione del reddito;
  • le somme eccedenti 7.500,00 euro sono soggette a tassazione secondo gli ordinari criteri (art. 51, commi 1-8, TUIR).

2) Per i lavoratori e pensionati residenti a Campione d’Italia, poi, dal 1° gennaio 2015 (art. 1, comma 691, Legge di Stabilità 2015) è prevista l’esenzione IRPEF del reddito di lavoro e di pensione prodotto in euro fino a 6.700 euro (la parte eccedente di reddito concorre, invece, a formare reddito imponibile).

3) È stato eliminato il rigo C4 relativo all’indicazione delle somme percepite per incremento della produttività, in quanto tale agevolazione, per l’anno d’imposta 2015, non trova applicazione. Si tratta di un’agevolazione introdotta dal D.L. n. 93/2008 e più volte prorogata fino al 31 dicembre 2014. Posto che per il periodo d’imposta 2015 non è stata prevista alcuna proroga, sulle somme per incremento di produttività percepite nel 2015 non si applica l’aliquota agevolata del 10% e le stesse concorreranno a formare il reddito complessivo con tassazione ordinaria IRPEF.

Quadro C modello 730

Per completezza di argomento si anticipa, tuttavia, che l’agevolazione è stata riproposta per il l’anno d’imposta 2016 dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015, art. 1, commi 182-190), con imposta sostitutiva del 10% su un importo massimo complessivo lordo di 2.000 euro (o 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro), per i lavoratori dipendenti del settore privato che avranno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Quindi, l’apposito rigo C4 sarà nuovamente previsto nel prossimo modello 730/2017 (redditi 2016).

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN