Gli studi professionali associati sono soggetti al pagamento dell’IRAP, anche se strutturati sotto forma di società semplice. Così ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 7371/2016, presume sempre la sussistenza dell’autonoma organizzazione per gli studi.
Nel caso in esame, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna riconosceva ad uno studio professionale esercitato sotto forma di società semplice il diritto al rimborso dell’imposta regionale sulle attività produttive versata negli anni dal 1998 al 2002. La motivazione che stava alla base della sentenza del giudice regionale è che dall’esercizio professionale mediante associazione (evocante un minimo di organizzazione) non consegue necessariamente il sorgere dell’obbligo tributario, dovendosi, al contrario, esaminare caso per caso, allo scopo di verificare se ricorre il requisito dell’attività organizzata autonomamente, non ravvisabile nel caso di specie.
L’amministrazione finanziaria ricorreva avverso la sentenza della Ctr dell’Emilia Romagna per due motivi di diritto. Con il primo motivo, assumeva che, in quanto studio associato tra professionisti, era da ritenersi presunto il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo. Per quanto riguarda invece il secondo motivo, si sottolineava il vizio di motivazione sulla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, con riguardo agli elevati compensi e alle elevate spese per beni immobili, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dell’associazione professionale.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con la sentenza n. 7371 del 14/04/2016, chiudendo definitivamente la questione. Viene concessa un’unica possibilità agli studi professionali associati per non pagare l’imposta: dimostrare l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività. Infatti, in materia di IRAP, la Corte suprema ritiene che l’esercizio in forma associata di una professione liberale rientri nell’ipotesi regolata dall’articolo 3, comma 1 lettera c), del D.lgs. 446/1997, secondo cui sono soggette all’imposta “le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, comma 3, del Tuir esercenti arti e professioni di cui all’art. 49, comma 1, del medesimo t.u.”, e che la natura giuridica prescelta costituisca ex lege presupposto dell’imposta regionale in base alla seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, secondo il quale “l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”, dovendosi perciò prescindere completamente dal requisito dell’autonoma organizzazione.
In definitiva quindi è stata stabilita la soggezione al tributo delle associazioni professionali al di là di un’indagine in concreto sul requisito dell’autonoma organizzazione.
Bisogna sottolineare che esiste un orientamento minoritario della Cassazione che ha avanzato alcune aperture rispetto all’impostazione appena descritta. In questo senso, la sentenza 14060/2012 della Corte suprema ha disposto che, ove l’attività di un professionista si svolga nella forma dello studio associato, il giudice di merito deve, ai fini della applicazione dell’IRAP, accertare l’entità e l’incidenza a fini reddituali della condivisione con altri professionisti dello svolgimento di parte dell’attività professionale dello studio.
Tuttavia, la maggioranza delle sentenze di Cassazione sull’argomento dispongono di prescindere da un’analisi in concreto, in presenza di associazione professionale. Pertanto, alla luce della giurisprudenza di riferimento, la soggezione all’IRAP appare una conseguenza inevitabile dello svolgimento dell’attività professionale svolta in forma associata.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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