Dal 1° giugno è entrata in vigore una importante novità nel sistema della riscossione, che riguarda le modalità di trasmissione delle cartelle esattoriali a ditte individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi. Vediamo di cosa si tratta.
È stato l’art. 14 del D. Lgs. 159-2015 (semplificazione e razionalizzazione delle norme sulla riscossione) a variare l’art.26 del D.P.R. n. 602 – 1973 riguardante la notificazione della cartella di pagamento.
In particolare, è stato cambiato il comma 2, ampliandone il contenuto precedente.
Alla previsione precedente relativa alla notifica della cartella a mezzo PEC all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge, è stato aggiunto che, nel caso di imprese individuali o societarie, nonchè di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità all’indirizzo risultante dall’INI–PEC.
Già l’art. 149 bis del codice di procedura civile prevede la modalità di notificazione a mezzo PEC, ma la norma di cui si tratta ne esclude l’applicazione.
La novità prevede che, se l’indirizzo PEC del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima.
Il destinatario sarà informato di questa situazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ma nessun’altro adempimento è previsto a carico dell’agente della riscossione.
Si procederà nello stesso modo se la PEC dovesse risultare satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno 15 giorni dal primo invio.
La disposizione è entrata in vigore dal 1° giugno 2016 per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici utili all’adeguamento.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo