Il 16 giugno scorso è scaduto il termine per il versamento dell’IMU e della TASI. Se non hai pagato in tempo o ti sei accorto solo adesso di avere commesso un errore di calcolo, sei in tempo per rimediare. In questo articolo scopriamo come.
Coloro che entro il 16 giugno scorso, per errore o per mancanza di liquidità, non sono riusciti a effettuare il versamento dell’IMU e della TASI oppure hanno effettuato il versamento in misura parziale, potranno avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare la propria situazione con il fisco.
Il contribuente, quindi, può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso a condizione però che la violazione non sia stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Vediamo in dettaglio le sanzioni applicabili dal 1° gennaio 2016.
I contribuenti che intendono regolarizzare il pagamento di quanto dovuto entro il quattordicesimo giorno successivo alla scadenza originaria possono applicare il cosiddetto ravvedimento sprint.
In pratica, con il ravvedimento sprint è possibile sanare il pagamento dell’imposta, con gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal primo giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e applicando la sanzione in misura pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo.
Chi invece intende sanare il versamento delle imposte dovute tra il 15° ed il 30° giorno successivo alla scadenza può avvalersi del cosiddetto ravvedimento breve con l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,5% (1/10 del 15%).
Il contribuente che intende invece pagare dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza originaria può avvalersi del cosiddetto ravvedimento intermedio. In tale caso, chi decide di optare per questa soluzione deve applicare la sanzione ridotta pari al 1,67% (1/9 del 15%).
Se invece il pagamento viene eseguito oltre i 90 giorni dalla scadenza, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi o quando non è prevista dichiarazione periodica entro un anno dalla scadenza ci si può avvalere del ravvedimento lungo con l’applicazione della sanzione al 3,75% (⅛ del 30%).
La legge di Stabilità 2015 ha previsto la possibilità di avvalersi del ravvedimento ultrannuale che prevede l’applicazione della sanzione al 4,29% entro due anni o entro la seconda dichiarazione successiva e del ravvedimento lunghissimo che prevede l’applicazione della sanzione al 5% oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore (per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, vengono quindi esclusi IMU, TASI, TARI, etc…)
Quali sono le modalità operative per il ravvedimento operoso dell’IMU? Dal momento che non è previsto uno specifico codice tributo, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta e deve essere barrata l’apposita casella “ravv.” del modello di pagamento unificato F24.
Per il ravvedimento della TASI invece ci sono appositi codici tributo che identificano la sanzione e gli interessi. In particolare, devono essere usati i codici:
- 3962 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili art. 1, c. 639 L. 147/2013 e s.m. INTERESSI” per gli interessi;
- 3963 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili art. 1, c. 639 L. 147/2013 e s.m. SANZIONI” per le sanzioni.
Ricordiamo che, per quanto riguarda il tasso di interesse legale utilizzato per il calcolo del ravvedimento operoso, dal 1° gennaio 2016 lo stesso è sceso allo 0,2%.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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