Contrariamente a quanto affermato dai media, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la semplice sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con doccia non è agevolabile. Cerchiamo di capire quali sono i motivi che spingono l’Amministrazione finanziaria a sostenere le ragioni del no e le soluzioni per beneficiare ugualmente dell’agevolazione.
Come noto, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986), all’art.16-bis, prevede la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF al 50 per cento per le spese sostenute su singole unità immobiliari residenziali per gli interventi di:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Riguardo alla sola sostituzione dei sanitari, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che:
- l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia può ritenersi finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto riduce, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità e permette di migliorare l’utilizzo delle attrezzature;
- tale intervento, comunque, si qualifica come intervento di manutenzione ordinaria in quanto è un intervento edilizio che riguarda le opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici e pertanto non è agevolabile ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR.
Stante quanto sopra descritto, quindi:
- i piccoli interventi, quindi, sono detraibili solo se effettuati sulle parti comuni degli edifici (ad esempio, i lavori effettuati sul lastrico solare, sulle fondazioni, sulle scale, ecc.);
- alcuni lavori più corposi vengono classificati come “manutenzione straordinaria” (demolizione di pareti, recinzioni, ecc.) e sono detraibili se effettuati sulla propria abitazione.
Dobbiamo quindi capire quali differenze esistono tra:
- opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
- opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e opere e modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.
Sotto il profilo edilizio, gli interventi diretti a sostituire semplicemente i sanitari, oppure il pavimento (soltanto la posa delle piastrelle), il rivestimento del bagno, ovvero a modificare la sola disposizione dei sanitari, rientrano tra quelli che il Testo Unico in materia di edilizia definisce di manutenzione ordinaria, e quindi non sono agevolabili; al contrario, l’intervento volto a rendere a norma l’impianto idrico-sanitario rientra tra le opere agevolabili.
Ne deriva che se le tubazioni del bagno sono malridotte, e per sostituirle è necessario rimuovere le piastrelle e il massetto e sostituire anche i vecchi sanitari e i relativi rivestimenti, in questo caso si ha diritto alla detrazione.
Sotto il profilo fiscale, considerando le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/2016, precisa che la sostituzione della vasca e del box doccia:
- non è agevolabile se costituisce l’unico intervento effettuato;
- è agevolabile se rientra nell’ambito di interventi maggiori per cui è prevista la detrazione di cui all’art.16-bis TUIR. Infatti, non va dimenticato che la categoria di intervento “superiore” assorbe quella “inferiore”.
Pertanto, poiché il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, costituisce intervento detraibile, ne deriva che anche la mera sostituzione della vasca esistente con altra vasca con sportello apribile o con doccia, effettuato nell’ambito di tale maggiore intervento, comporta la detraibilità della somma spesa al 50 per cento.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN