I trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria sono stati estesi ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante. Vediamo come funziona la cassa integrazione apprendisti, a chi spetta e quali sono gli importi previsti.
Il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, infatti, nel rivisitare la previgente normativa sulle integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e quelle regolamentate dai Fondi di solidarietà, ha previsto l’estensione agli apprendisti dei benefici disciplinati dalla nuova regolamentazione, con particolare riguardo ai lavoratori in contratto di apprendistato professionalizzante.
I nuovi dettami normativi sono, inoltre, stati oggetto di chiarimenti da parte dell’Inps attraverso due provvedimenti: la Circolare Inps del 2 dicembre 2015, n.197 e il messaggio 5 gennaio 2016, n. 24.
Per ciò che attiene alle integrazioni salariali ordinarie (Cigo) e straordinarie (Cigs), l’art. 2 del D.lgs. 148/2015 annovera tra i beneficiari anche i lavoratori assunti e in forza alle imprese con contratto di apprendistato professionalizzante.
La Circolare Inps del 2 dicembre 2015, n. 197, prima, e il messaggio Inps del 5 gennaio 2016, poi, puntualizzano come gli interventi di integrazione salariale sopra citati, sono riconosciuti con le seguenti modalità:
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie saranno destinatari di tale trattamento ma limitatamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale (art. 21, co. 1, lett. B);
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.
È stabilito altresì che, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato sia prolungato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite, rapportando a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruite dall’apprendista in vigenza del contratto di tipologia professionalizzante.
Il Ministero del Lavoro, a seguito della proroga dello strumento della Cassa integrazione guadagni in deroga per il 2016 (a opera della L. 208/2015 – Legge di Stabilità 2016), ha inoltre chiarito che “gli apprendisti non titolari di contratto professionalizzante nonché gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 del D.lgs. 148 citato sono destinatari di Cassa Integrazione Guadagni in deroga”.
Anche gli apprendisti beneficiari di Cigo e Cigs – così come tutti gli altri lavoratori – dovranno essere portatori di un’anzianità di effettivo lavoro pari ad almeno novanta giornate alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.
Nella Circ. Inps 197/2015 viene specificato come l’anzianità richiesta deve essere di “effettivo lavoro”: si tratta quindi delle giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria, ricomprendendo i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, (Corte di Cassazione: pronunce n.16235/2002 e n.453/2003) anche i periodi di maternità obbligatoria.
Così come stabilito dall’art. 3 del D.lgs. 148/2015, il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.
L’importo del trattamento non può superare gli importi massimi mensili seguenti, che vanno comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate.
Questi i valori per il 2016:
Nei riguardi dell’apprendistato professionalizzante sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari e la misura della contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operaio.
Conseguentemente, per detti lavoratori, l’aliquota contributiva della Cigo è modulata come riportato nella tabella seguente.
Per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinatarie della sola Cigs, l’aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga “settembre 2015” è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell’apprendista).
Stabilito che restano ferme le aliquote 1,5% – 3%- 10% (art 1, comma 773, L. 296/2006 e succ. mod.), la contribuzione come sopra indicata sarà sempre comunque dovuta in misura piena anche dai datori di lavoro che fruiscono dello sgravio contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2012 in favore dei contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 (applicazione dell’aliquota 0% per tre anni -art. 22, comma 1, L. 183/2011).
Sempre ai fini della determinazione delle aliquote di contribuzione delle integrazioni Cigo, i limiti dimensionali devono essere determinati computando tutti i lavoratori dipendenti in forza e quindi ricomprendendo anche gli apprendisti.
Stessa previsione per quanto attiene i limiti dimensionali concernenti l’applicazione della Cigs, che ai sensi dell’art. 20 comma 1, include anche gli apprendisti nel computo dei limiti dimensionali.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato