Investitori in start-up “decaduti”: ecco i codici tributo

L’Agenzia delle Entrate ha fissato i codici tributo per i soggetti che, avendo fruito degli incentivi fiscali per investimenti in start up innovative ed essendo successivamente decaduti dall’agevolazione, sono tenuti alla restituzione degli importi fruiti.

Si ricorda che il DM 25 febbraio 2016 prevede che coloro che hanno beneficiato, ai sensi del DL 179/2012, dei benefici derivanti dall’investimento in start up innovative, consistenti in detrazioni IRPEF per le persone fisiche e in deduzioni IRES per le imprese, decadono dalle agevolazioni se entro tre anni dalla data dell’investimento, si verifica:

  • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
  • la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up innovative o delle altre società che investono prevalentemente in start up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
  • il recesso o l’esclusione degli investitori;
  • la perdita da parte della start up innovativa di uno dei requisiti previsti per la qualificazione della stessa come “start up innovativa”, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese.

Nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione, il soggetto che aveva beneficiato dell’incentivo:

  • se soggetto passivo IRPEF, deve incrementare l’imposta lorda di tale periodo d’imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi d’imposta precedenti. Il relativo versamento va effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • se soggetto passivo IRES, deve incrementare il reddito imponibile di tale periodo d’imposta dell’importo corrispondente all’ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d’imposta precedenti. Entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle società è dovuto l’importo degli interessi legali da determinare sull’imposta sul reddito delle società non versata per i periodi d’imposta precedenti per effetto delle disposizioni del decreto.

Ed è proprio per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero dell’IRES e dell’addizionale IRES per il settore energetico, dai soggetti che successivamente alla fruizione del bonus hanno aderito al consolidato ovvero al regime di trasparenza fiscale, che sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “2016” denominato “Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative – Soggetto consolidato o trasparente – art 29 del decreto legge n. 179/2012”;
  • “2017” denominato “Recupero Addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative – Soggetto consolidato o trasparente – art 29 del decreto legge n. 179/2012”.

Nella delega di pagamento vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, nel formato “AAAA”.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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