Detrazioni 55% per il 2011 (e per il 2012?)

In attesa di conoscere le nuove eventuali determinazioni che potrebbero essere inserite nel prossimo decreto sviluppo, ricordiamo le norme tuttora in vigore per beneficiare della detrazione del 55%,  prevista per gli interventi di riqualificazione energetica.

La legge 220 del 13.12.2010, al c. 48 dell’art.1, è intervenuta in tema di incentivi alla riqualificazione energetica, prorogando anche per l’anno 2011 la detrazione del 55%, relativa ad alcune spese di ristrutturazione.

Ricordiamo che il beneficio è stato introdotto per la prima volta dalla legge n. 296/2006, prevedendo la detrazione in 3 rate annuali. La detrazione per le spese sostenute entro il 31.12.2011, prevede invece che la spesa dovrà essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, e non più in cinque per come era stato previsto per le annualità 2009 e 2010.

I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in oggetto sono:

  1. Tutte le persone fisiche, enti e soggetti ricompresi nell’art. 5 del TUIR che non sono titolari di reddito di impresa;
  2. I soggetti titolari di reddito di impresa.

Sono ammessi all’agevolazione tutte le categorie catastali di immobili, non considerando come tali quelli oggetto di costruzione e/o di ampliamento. Rientrano nell’agevolazione gli immobili oggetto di demolizione e fedele ricostruzione.

BENEFICIO 55% PER LE QUATTRO TIPOLOGIE DI INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO ESEMPI IMPORTO MAX DETRAIBILE IMPORTO MAX DI SPESA
Riduzione del fabbisogno energetico Cappotti interni, esterni, ecc. 100.000,00 181.818,18
Miglioramento isolamento termico Pavimenti, pareti, infissi, finestre 60.000,00 109.090,90
Installazione di pannelli solari Produzione acqua calda 60.000,00 109.090,90
Sostituzione di impianti di riscaldamento Caldaie, pompe calore alta eff. 30.000,00 54.545,45

 

Il limite massimo di detrazione ai fini del 55% deve intendersi riferito complessivamente all’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ma con riferimento alla singola tipologia di intervento. Pertanto, nel caso che prendiamo come esempio, di due tipologie di interventi agevolati, la detrazione massima sarà  pari a euro 60.000,00 per i pannelli solari (pari ad un limite massimo di spesa di euro 109.090,91) e a euro 30.000,00 per la caldaia a condensazione (limite massimo di spesa euro 54.545,45) e interventi di adeguamento della rete di distribuzione del calore.

Importante sottolineare che non sono ricompresi nell’agevolazione, le spese relative ad impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

In relazione alla esatta individuazione del concetto di ristrutturazione, è intervenuto il ministero con la Risoluzione Ministeriale n. 4 del 4 gennaio 2011, che riprende quanto stabilito dall’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, che individua:

  • Interventi di ristrutturazione edilizia, riguardano i lavori di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, per i quali è consentita la detrazione;
  • Nuova costruzione, riguardano i lavori di realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, per i quali non si ritiene applicabile la detrazione.

Importante ricordare che la proceduta per il 55 % non prevede la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, tuttavia per quegli interventi i cui lavori proseguono in più esercizi, si deve presentare per ciascun periodo di imposta una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Su tale adempimento è intervenuta la c.m. 21/2010, precisando che l’adempimento è previsto in relazione ai soli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta. La mancata osservanza del predetto termine e l’omesso invio del modello non possono comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall’art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

La stessa circolare si è occupata del criterio da adottare, in relazione a lavori di sostituzione di impianti per i quali è prevista la detrazione, escludendo la parte di lavori che dovrebbero riferirsi invece a nuovi impianti e non sostituzione di quelli esistenti.

Per i lavori relativi al risparmio energetico, deve essere verificato il rispetto della normativa che prevede tra l’altro la certificazione rilasciata da soggetti abilitati, attestante il rispetto dei requisiti richiesti.

Esaminiamo adesso quali sono i documenti necessari che dovranno essere conservati dal contribuente:

  •  asseverazione del tecnico abilitato;
  • attestato di qualificazione/certificazione energetica;
  • ricevuta di invio dell’attestato di AQE/ACE;
  •  fatture con costo manodopera;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale.

Utile precisare, che anche per tale detrazione valgono le regole che prevedono, che tutti i pagamenti vengano effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Attendiamo a breve le notizie per quanto riguarda le novità relative all’anno venturo, certi che non possa mancare un riferimento alle energie rinnovabili in un decreto “sviluppo”.