Nuovi reati tributari: cosa è cambiato con la nuova legge?

Il Decreto Legge n.138/2011, convertito in Legge n.148/2011, ha apportato importanti modifiche alla disciplina dei reati tributari. Vediamo quali sono le soglie e i reati puniti.

In particolare c’è stato un forte abbassamento delle soglie di punibilità delle fattispecie di:

  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 del D.Lgs. n.74/2000);
  • dichiarazione infedele (art.4 del D.Lgs. n.74/2000);
  • omessa dichiarazione (art.5 del D.Lgs. n.74/2000).

Con l’introduzione della nuova legge, in tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, è prevista la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni nel caso si evada un’imposta di 30.000 euro (in precedenza erano 77.468,53 euro), con riferimento a taluna delle singole imposte e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a 1.000.000,00 di euro (in precedenza erano 1.549.370,70 euro).

Il delitto di dichiarazione infedele è punito con la reclusione da uno a tre anni quando congiuntamente l’imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte, è superiore a 50.000,00 euro (in precedenza erano 103.291,38 euro) e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque è superiore a 2.000.000,00 di euro (in precedenza erano 2.065.827,60 euro).

Mentre l’omessa dichiarazione è punita con la reclusione da uno a tre anni quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000,00 euro (in precedenza erano 77.468,53 euro).

 

La Legge n.148/2011, abrogando il comma 3 dell’art.2 e il comma 3 dell’art.8 del D.Lgs. n.74/2000, ha totalmente eliminato le ipotesi attenuate connesse alle fattispecie di utilizzazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Abrogando i commi di cui sopra, si elimina la pena ridotta della reclusione da sei mesi a due anni nel caso in cui i documenti falsi siano superiori a 154.937,07 euro. Scatterà infatti sempre la sanzione base della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, a prescindere dagli importi indicati nelle fatture per operazioni inesistenti.

Questa modifica suscita delle perplessità sulla ragionevolezza stessa del sistema che si viene a delineare.

Infatti un contribuente che presenta una dichiarazione fraudolenta contabilizzando fatture false per poche decine di euro rischia la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, mentre se quella dichiarazione viene del tutto omessa andrà incontro alla reclusione da uno a tre anni. Senza dimenticare che per essere perseguibile, colui che omette di presentare la dichiarazione, deve evadere un’imposta superiore 30.000,00 euro!

L’art.13 del D.Lgs. n.74/2000 prevede una riduzione della pena e la non applicazione delle pene accessorie se, “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.

La Legge n.148/2011 è intervenuta comprimendo l’ammontare della riduzione della pena da un mezzo ad un terzo.

Il contribuente per poter beneficiare del patteggiamento in sede penale dovrà estinguere ai fini fiscali il debito tributario costituente delitto e corrispondere le sanzioni. È curioso il fatto che l’estinzione del debito venga richiesta anche per reati in cui non sorgono “debiti tributari” (es: occultamento di documenti contabili), per cui non si capisce come si debba comportare un contribuente che intenda beneficiare del patteggiamento.

Il timore è che la minore appetibilità della circostanza attenuante (diminuzione della pena ridotta dalla metà ad un terzo) stante la sua connessione con il “patteggiamento”, potrebbe tradursi in un minore accesso al rito alternativo e in un conseguente aumento del numero dei processi penali tributari.

Altra importante novità è stata l’introduzione del comma 2-bis dell’art.12 del D.Lgs. n.74/2000, che prescrive che per le fattispecie dichiarative (dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione), per il reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti e per quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, l’istituto della sospensione condizionale della pena non si applica nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  •  l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d’affari;
  • l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro.

 

In tema di termini di prescrizione per tutte le fattispecie dichiarative, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e per quello di distruzione e occultamento di documenti contabili, sono elevati di un terzo: da 6 anni passano a 8 anni. In caso di interruzione dei termini di prescrizione passano da 7 anni e mezzo a dieci anni.

Nessuna novità si registra in ordine ai termini di prescrizione previsti per le fattispecie di:

  • omesso versamento di ritenute certificate;
  • omesso versamento iva;
  • indebita compensazione;
  • sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

L’aumento dei termini di prescrizione di alcuni reati rappresenta un “incomprensibile dietrofront” rispetto a una delle principali linee di intervento della precedente riforma penaltributaria: l’omogeneizzazione dei tempi di prescrizione dei delitti tributari a quelli ordinari.

Autore: Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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