Il contribuente forfetario di cui alla Legge 190/2014, così come modificata dalla successiva Legge 208/2015, è escluso dalla maggior parte degli adempimenti riferiti all’Iva. Tra gli obblighi cui deve attenersi, sussiste quello per gli acquisti in reverse charge, compresi quindi gli acquisti intracomunitari, di integrazione della fattura con l’aliquota Iva e la relativa imposta e il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate; successivamente deve essere presentato il modello Intra acquisti. Ecco una breve guida alle operazioni estere nel regime forfettario.
Acquisti intracomunitari e prestazioni di servizi ricevute (art. 1 c. 58 Legge 190/2014)
Costituiscono acquisti intracomunitari per il contribuente forfetario quelli che superano l’importo di euro 10.000,00. Ciò significa che gli acquisti di beni all’interno della UE vengono assoggettati a Iva nel Paese di provenienza. Il limite va verificato nell’anno solare precedente l’acquisto.
Ne consegue che non dev’essere effettuata alcuna integrazione in fattura e che non deve essere presentato alcun modello Intra acquisti.
Nel caso in cui l’importo limite sia superato, valgono le regole “normali” secondo le quali la fattura di acquisto va integrata con aliquota e Iva corrispondente e va presentato il modello Intra.
Tale disposizione è valida esclusivamente per l’acquisto di beni.
In caso di prestazioni di servizi ricevute, va sempre applicato il reverse charge e presentato il modello Intra con cadenza trimestrale.
Cessioni intracomunitarie
Le cessioni di beni non sono considerate cessioni intracomunitarie e pertanto vengono considerate cessioni interne. In questo caso la fattura emessa dovrà riportare anche la dicitura “Non costituisce cessione intracomunitaria ai densi dell’art. 41 c. 2-bis del D.L. 331/93”.
Importazioni e cessioni all’esportazione
Ai sensi dell’art.1 c. 58 lett. e) della Legge 190/2014 i contribuenti forfetari possono effettuare tranquillamente operazioni extra comunitarie, senza la possibilità di avvalersi della facoltà della non applicazione dell’Iva (lettere d’intento per esportatori abituali).
In caso di importazioni di operazioni assoggettate a reverse charge il comportamento impone l’integrazione della fattura con aliquota e Iva e successivo versamento dell’imposta entro il 16 del mese successivo.
Si ricorda che nel caso in cui contribuente forfetario effettui una prestazione in qualità di prestatore di subappalto o per servizi di pulizia in edifici, la fattura dovrà essere emessa senza l’applicazione dell’Iva in base a quanto specificato all’art. 1 c. 58 della Legge 190/2014. L’operazione risulta quindi esclusa dall’Iva e l’acquirente non dovrà effettuare alcuna integrazione in fattura.
Rita Martin – Centro Studi CGN