Un medico, nel caso specifico uno specialista in oftalmologia, può disporre di beni strumentali anche costosi e avvalersi della consulenza di terzi, senza che questo configuri il presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP. È quanto stabilita dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20610 del 12 ottobre 2016.
Si ricorda che, nonostante l’articolo 2 del D.Lgs. n. 446/97 stabilisca che il “presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”, sono numerose le controversie sorte tra il Fisco e i contribuenti relative alla sussistenza, o meno, del requisito stesso dell’autonoma organizzazione.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha completamente ribaltato il verdetto della Ctp e della Ctr di Milano che avevano negato il rimborso del tributo ad un medico, facendo affidamento su due concetti da sempre controversi: l’impiego di beni strumentali di rilevante valore e l’entità degli emolumenti dovuti per consulenze esterne.
Per quanto riguarda il primo punto, viene stabilito che la disponibilità da parte di un medico di beni strumentali, anche di un certo rilievo economico, non costituisce un elemento idoneo a configurare il presupposto dell’autonoma organizzazione. Questo in quanto detti beni, anche se consistenti, rientrano tra le attrezzature usuali per tale categoria di professionisti. Inoltre, non va mai perso di vista il fatto che la struttura tecnica di cui si avvale il professionista deve essere sempre valutata con riferimento alla branca specialistica esercitata, così può essere normale che un grosso macchinario possa non far scattare la soggettività passiva IRAP per un dermatologo o per un chirurgo estetico.
Con riferimento al secondo punto, ovvero all’entità degli emolumenti dovuti per le consulenze esterne, la sentenza afferma che non è sufficiente per integrare il presupposto oggettivo dell’IRAP per il pagamento la sola motivazione che il contribuente paghi compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa. Semmai, sempre secondo i giudici della Corte Costituzionale, può valere il ragionamento inverso: chi non dispone di un’organizzazione articolata è costretto a ricorrere a consulenze esterne ancor di più di chi ha una solida e autonoma organizzazione.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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