L’articolo 6 del decreto legge 193 del 22 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2016, prevede la definizione agevolata dei ruoli e detta le regole per estinguere i debiti delle cartelle di pagamento e dei ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015. Come funziona e come si possono estinguere i debiti con il Fisco?
Come funziona la rottamazione dei ruoli?
Oggetto di definizione sono i carichi iscritti nei ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015, rispetto ai quali la rottamazione delle cartelle consente di pagare solo il debito capitale, gli interessi per la dilazione di pagamento 4% e l’aggio ricalcolato con lo sgravio delle sanzioni e dell’interesse di mora.
Chi sono i soggetti che possono avvalersi della rottamazione dei ruoli?
Possono avvalersi della rottamazione ruoli tutti i contribuenti che hanno somme iscritte a ruolo (non pagate) e anche coloro che queste somme le stanno già pagando, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione. Le somme oggetto di definizione sono i carichi relativi agli anni 2000-2015.
I contribuenti che hanno rateazioni in corso e intendono aderire alla rottamazione ruoli devono essere in regola con i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016. Al momento, se non intervengono modifiche legislative, i contribuenti non in regola con le rateazioni sono esclusi dal beneficio della rottamazione dei ruoli.
Non sono ammessi alla rottamazione dei ruoli tutti quei contribuenti con carichi recanti le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, le sanzioni per le violazioni al Codice della strada, le risorse proprie tradizionali, l’Iva riscossa all’importazione, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
Come si attiva la procedura per la rottamazione delle cartelle?
La procedura si attiva con la presentazione di un’istanza, redatta su modulo messo già a disposizione da Equitalia, entro il prossimo 23 gennaio. Nell’istanza occorre indicare il numero delle rate con cui si intende pagare, tenendo conto che il numero massimo di rate è quattro e che l’ultima rata non può scadere oltre il 15 marzo 2018.
Dopo aver presentato la domanda, occorrerà attendere che l’agente della riscossione trasmetta al debitore il prospetto con le somme dovute e con gli importi e le scadenze delle singole rate da pagare.
Il contribuente può anche pagare le somme in un un’unica soluzione, nel termine di scadenza della prima rata, che sarà stabilito dall’agente della riscossione, evitando in tal modo il pagamento degli interessi del 4,5% annuo.
Con la presentazione dell’istanza, il contribuente blocca le azioni esecutive e cautelari dell’agente della riscossione. Limitatamente ai carichi oggetto di definizione infatti, l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione.
Chi effettua i conteggi?
Il contribuente non deve determinare da solo gli importi da versare per la definizione agevolata! Le somme dovute dal contribuente saranno comunicate dall’agente della riscossione che invierà il saldo da pagare e i relativi bollettini.
Come si paga?
Il pagamento delle somme dovute per la rottamazione dei ruoli può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente, mediante bollettini precompilati che l’agente della riscossione allega alla comunicazione oppure recandosi presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
A chi conviene la rottamazione ruoli?
Con la rottamazione dei ruoli sono agevolati i contribuenti che, ad esempio, dopo aver ricevuto l’avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate, non hanno pagato nulla e le somme da pagare sono state affidate entro il 2015 all’agente della riscossione. In tal caso, questi contribuenti potranno accedere alla rottamazione beneficiando dello sgravio delle sanzioni e degli interessi.
In buona sostanza, questo “minicondono” risulta molto conveniente per coloro che non hanno pagato nulla al Fisco negli ultimi anni ma occorrerà fare le opportune valutazioni per tutti quei contribuenti che hanno già in corso una rateazione o hanno chiuso un accertamento in adesione (o conciliazione) con il Fisco.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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