In questo articolo analizziamo come e in quali casistiche risulta necessario rilevare contabilmente una rettifica dei crediti presenti in bilancio. La disciplina civilistica che regola il trattamento dei crediti e la loro svalutazione è definita dall’art.2426 del c.c., dall’OIC15 e dai principi contabili di prudenza e competenza economica.
L’art.2426 del C.C. prevede che: “i crediti devono essere iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzo”.
Il codice civile indica, quindi, un principio generale di iscrizione in bilancio di questa posta, ma non chiarisce le metodologie valutative da adottare. È l’OIC15 che disciplina la rilevazione, la classificazione e la valutazione dei crediti presenti in bilancio.
L’OIC 15 distingue il trattamento contabile delle rettifiche di valore dei crediti a seconda che riguardino:
1) Eventi realizzativi: in questo caso i crediti vengono estinti oppure ceduti trasferendo al cessionario tutti i rischi inerenti il credito. Queste casistiche si presentano al realizzarsi di:
- Cessioni pro soluto;
- Rinuncia al credito;
- Prescrizione (trascorsi i 10 anni);
- Transazione;
- Pronuncia giudiziaria.
A livello contabile verrà rilevata una perdita su crediti (B14, C.E.) pari alla differenza tra il credito cancellato e l’eventuale fondo svalutazione crediti accantonato in precedenza.
Le scritture contabili correlate al realizzarsi degli “eventi realizzativi” sono:
Eliminazione credito, nel caso in cui sia stato stanziato un fondo svalutazione crediti capiente:
Stralcio credito, nel caso in cui non sia stato stanziato un fondo di svalutazione:
Stralcio di un credito con fondo svalutazione non sufficiente e conseguente contemporanea rilevazione di una perdita su crediti:
2) Eventi valutativi: in questa casistica i crediti vengono rettificati sulla base di previsioni di perdite, valutando situazioni in cui si presenta un rischio sul credito o situazioni in cui l’inesigibilità del credito si sia già manifestata o sia di probabile realizzazione.
A livello contabile verrà rilevata una svalutazione del credito attraverso un accantonamento.
La stima del fondo svalutazione crediti deve essere effettuata dal giudizio prudente degli amministratori che andranno a valutare la situazione di ogni singolo credito, considerando quanto previsto dall’art.2426 del c.c. e dall’OIC15.
Elena Fantin – Centro Studi CGN