Entro il 30 novembre la compensazione per gli avvocati che vantano crediti

Mancano ancora pochi giorni per compensare i crediti nei confronti dello Stato, non ancora pagati, con quanto dovuto per i debiti fiscali da parte degli avvocati. Come funziona la procedura per la compensazione e come attivarla?

La norma introdotta dall’articolo 1, comma 778 della legge n. 208/2015 dispone che gli avvocati che vantano crediti nei confronti dello Stato non ancora pagati possono compensarli con quanto dovuto per i debiti fiscali, mediante la cessione totale o parziale dei crediti stessi.

Quali sono i crediti che possono essere compensati?

I crediti compensabili sono quelli che hanno ad oggetto “spese, diritti e onorari” degli avvocati per l’attività di gratuito patrocinio a spese dello Stato che devono essere stati liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento e che non devono risultare già pagati (neppure parzialmente). Per tali crediti deve essere stata emessa la fattura elettronica o cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.

Quali debiti fiscali compensare?

I crediti vantati dagli avvocati possono essere compensati con quanto dovuto dai professionisti per ogni imposta e tassa compresa l’imposta sul valore aggiunto, nonché per il pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.

Come si attiva la procedura di compensazione?

La richiesta di compensazione dei debiti fiscali con i crediti vantati deve essere fatta unicamente tramite la piattaforma di certificazione dei crediti disponibile all’indirizzo web http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml

Quest’anno le funzionalità che consentono la selezione delle fatture di cui si chiede la compensazione saranno disponibili unicamente nel periodo che va dal 17 ottobre al 30 novembre. Dal 2017 invece, la medesima opzione può essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

Per l’esercizio dell’opzione di compensazione l’avvocato deve registrarsi nella piattaforma come “libero professionista”, accedervi con le proprie credenziali, inserendo i dati della sezione dichiarazione iscrizione all’ordine degli avvocati, e inserire tutti i dati richiesti dal sistema.

Dopo aver completato tutti i vari step previsti dalla procedura, la piattaforma di certificazione crediti selezionerà le fatture per le quali è stata chiesta la compensazione, elaborerà l’elenco dei crediti ammessi in compensazione e invierà il dettaglio a ciascun avvocato per le fatture di propria competenza.

Scaduto il termine per l’esercizio dell’opzione, la piattaforma di certificazione crediti trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione indicando il codice fiscale del relativo creditore e l’importo utilizzabile in compensazione.

Quando non è possibile esercitare la procedura di compensazione crediti?

L’opzione di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato non può essere esercitata per le fatture emesse da studi legali associati, dal momento che il credito maturato dal professionista ha natura individuale.

E se la procedura di compensazione non avviene?

Se la compensazione non interviene prima della data di scadenza del pagamento del debito, il professionista dovrà comunque effettuare il pagamento del debito fiscale, pur vantando crediti da gratuito patrocinio. La richiesta di compensazione infatti non sospende i termini di pagamento del debito verso l’erario.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com