La fusione societaria è un istituto di diritto commerciale, disciplinato dal D.lgs. 22/1991, emanato in attuazione delle Direttive del Consiglio delle Comunità Europee n. 78/855 (cosiddetta Terza Direttiva del 9 ottobre 1978) e n. 82/891 (cosiddetta Sesta Direttiva del 17 dicembre 1982). Analizziamo meglio il suo funzionamento.
A seguito della Riforma del D.Lgs. 6/2003, la fusione è disciplinata nella Sezione II, Capo X, del Titolo V (Delle società) del nostro Codice Civile (artt. 2501-2505 quater). Si tratta di un negozio giuridico le cui forme sono la costituzione di una nuova società, la quale assorbe le società preesistenti, che si estinguono, o l’incorporazione di una o più società in una già esistente, con l’effetto quindi di fare perdere alle società che si fondono l’originaria individualità. La fusione ha carattere generale e quindi può essere applicata a tutte le società dell’ordinamento italiano. Restano invece escluse le società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo. Essenziale è che dalla fusione risulti una società attiva, anche se tutte le società partecipanti si trovano, prima dell’operazione, in stato di liquidazione. La fusione ha inizio con il progetto di fusione (art. 2501 ter c.c.), dal quale devono risultare:
- il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
- l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
- il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro;
- le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione.
Tale progetto deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. Tutte le società partecipanti alla fusione quindi hanno l’obbligo di provvedere con una pratica di Comunicazione Unica al deposito del progetto. In alternativa il progetto di fusione è pubblicato nel sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione. Tra l’iscrizione o la pubblicazione nel sito internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno 30 giorni, salvo che i soci deroghino al termine con consenso comune.
Oltre al progetto di fusione devono essere redatti anche i seguenti documenti: la situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione (con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio e riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato o pubblicato nel sito); la relazione dell’organo amministrativo (che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote); la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote, che indichi il metodo e le eventuali difficoltà di valutazione. Questi ultimi due documenti non sono richiesti in caso di incorporazione di società interamente possedute.
La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. L’approvazione avviene nelle società di persone con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto. Una volta approvata la fusione, la deliberazione deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese e solo dopo 60 giorni può essere attuata la fusione, per permettere l’opposizione ai creditori (art.2503 c.c.).
La fusione deve risultare da atto pubblico (art.2504 c.c.), che dovrà essere depositato per l’iscrizione a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro 30 giorni, nell’ufficio del registro delle imprese (se è un’incorporazione può essere prorogato il termine). Da tale iscrizione ha effetto la fusione.
Giorgia Martin – Centro Studi CGN