L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 10 novembre le specifiche tecniche relative alla comunicazione, ai fini della compilazione della dichiarazione precompilata, delle spese universitarie da parte degli Atenei. Contestualmente sono state pubblicate le Faq in riferimento alla tipologia di spesa comunicata e, conseguentemente, detraibile per il contribuente.
Va innanzitutto ricordato che in sede di dichiarazione reddituale risultano detraibili le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, di specializzazione per laureati (purché riconosciuti dall’ordinamento universitario) e di perfezionamento post universitario (cd master universitari) purché siano assimilabili, per durata e struttura dell’insegnamento, a corsi universitari di specializzazione e siano gestiti da istituti universitari pubblici o privati (Circolare AE n. 101 del 19 maggio 2000).
Per le università italiane private e per quelle straniere all’estero il limite massimo detraibile è fissato annualmente con decreto del Ministero dell’Istruzione (per l’anno d’imposta 2015 si veda il Decreto del MIUR 288 del 29.04.2016).
La detrazione compete per le spese sostenute in istituti o università italiane o straniere di struttura pubblica o privata.
A partire dall’anno d’imposta 2015, per le spese sostenute in istituti privati, la misura della detrazione compete per un ammontare non superiore a quello previsto annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR da emanarsi entro il 31 gennaio. Per l’anno d’imposta 2015 il DM 288 del 29.04.2016 ha stabilito che la spesa relativa alle tasse e contributi di iscrizione per la frequenza di corsi di laurea delle Università non statali è detraibile in misura diversa a seconda dell’area disciplinare e della Regione in cui ha sede il corso di studio, indicati in dettaglio nell’allegato 1 del Decreto stesso.
Nelle Faq pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, in riferimento alle spese che gli Atenei devono inviare ai fini della compilazione del modello dichiarativo precompilato, risultano anche detraibili, e quindi vanno indicate nel campo “Totale spese sostenute nell’anno solare per iscrizione, tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi relativi alle spese sostenute nello stesso anno solare”:
- spese per il ricongiungimento della carriera;
- spese sostenute per l’iscrizione all’appello di laurea;
- spese per il rilascio della pergamena;
- spese di frequenza ai singoli corsi, finalizzati o meno all’ammissione a un corso di laurea magistrale;
- le spese sostenute per il trasferimento di Università;
- le spese sostenute per passaggi di corso;
- l’imposta di bollo versata;
- le spese sostenute per l’accesso ai corsi, anche per l’esecuzione dei test di accesso.
Non risultano invece detraibili, e quindi non vanno comunicate all’Agenzia:
- le spese per il rilascio dei certificati;
- le more e le sanzioni;
- le spese sostenute per il libretto;
- le spese sostenute per il rilascio del badge identificativo.
L’Agenzia fornisce poi un’ulteriore precisazione in riferimento al campo relativo alla “Regione o Provincia autonoma in cui è erogato il corso”, dove va indicato appunto il luogo in cui fisicamente è erogato il corso. Pertanto, se tale luogo è diverso da quello in cui ha sede l’Università, va preso a riferimento il primo.
Per l’Università telematica, infine, va sempre indicata la Regione o la Provincia Autonoma in cui ha sede l’Ateneo.
Rita Martin – Centro Studi CGN