Entro il 30 novembre il versamento degli acconti 2016

Scade il prossimo 30 novembre il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte per i contribuenti italiani. Come si effettuano i calcoli degli importi dovuti? E quali sono le modalità di versamento?

Il versamento dell’acconto interessa l’IRPEF, la cedolare secca, l’IRAP, l’IRES, l’IVIE, l’IVAFE, l’imposta sostitutiva per i contribuenti forfettari/minimi e i contributi previdenziali. Per il calcolo degli importi dovuti per ciascuna imposta (o contributo) è possibile adottare alternativamente il metodo storico o il metodo previsionale.

Il calcolo dell’acconto secondo il metodo storico è effettuato sulla base del debito effettivo maturato nel corso del 2015. Qualora invece si presuma di conseguire un reddito nel 2016 inferiore a quello relativo al 2015 è possibile versare l’acconto in misura inferiore con il metodo previsionale.

Attenzione però!!! Se il versamento dell’acconto con il metodo previsionale risultasse inferiore a quanto effettivamente dovuto in base al reddito conseguito, il fisco applicherà la sanzione per insufficiente versamento (30% di quanto non versato), salvo la possibilità di ravvedersi per tempo.

Acconto IRPEF

L’acconto IRPEF, pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, deve essere versato in una o due rate a seconda dell’importo: in unica soluzione entro il 30 novembre se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro; in due rate se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 (la prima rata del 40% entro il 16 giugno o 16 luglio 2016 con maggiorazione e la seconda rata del 60% entro il 30 novembre 2016). Se l’importo è inferiore a euro 51,65 l’acconto non è dovuto.

Acconto cedolare secca

L’acconto per la cedolare secca è pari al 95% dell’imposta complessivamente dovuta se l’importo indicato al rigo RB11 campo 3 supera euro 51,65. Nel caso in cui l’acconto sia dovuto, deve essere versato in unica soluzione se l’importo è inferiore a euro 257,52; in due rate se l’importo dovuto è pari o superiore a euro 257,52.

Acconto IRES

L’acconto IRES dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali, pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno 2015, deve essere versato in unica soluzione entro la scadenza del 30 novembre se l’importo non è superiore a euro 257,52, mentre deve essere versato in due rate se l’importo è superiore a euro 257,52 (la prima rata del 40% entro il 16 giugno 2016 o 16 luglio 2016 con maggiorazione e la seconda rata del 60% entro il 30 novembre 2016). Se l’importo è inferiore a euro 20,66 l’acconto non è dovuto.

Ricordiamo che i soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare versano l’acconto entro il 30 novembre 2016, mentre tutti gli altri enti il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, devono versare l’acconto entro l’undicesimo mese dell’esercizio o del periodo di gestione.

Acconto IRAP

Il versamento dell’acconto IRAP 2016 segue le stesse regole previste per l’IRPEF e l’IRES. È pari al 100% per persone fisiche, società di persone ed equiparate, per società di capitali, enti commerciali e non commerciali, e non è dovuto se l’importo non supera euro 51,65 per le persone fisiche ovvero euro 20,66 per i soggetti IRES.

Modalità di versamento

Il versamento degli acconti dovuti entro il 30 novembre 2016 deve effettuarsi in unica soluzione (senza possibilità di rateizzazione delle somme dovute) tramite l’utilizzo del modello di pagamento unificato F24 (cartaceo o telematico), con il quale è possibile anche compensare gli importi dovuti con eventuali crediti di imposte o contributi risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

I titolari di partita IVA sono tenuti a effettuare il versamento dell’acconto delle imposte esclusivamente con modalità telematiche. Tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, devono poi tenere presenti gli ulteriori limiti alle modalità di presentazione dei suddetti modelli F24 in vigore dall’1 ottobre 2014.

In pratica, ricordiamo che sono stati estesi gli obblighi di presentazione telematica nei confronti dei contribuenti non titolari di partita IVA, per i modelli F24 a saldo zero, con saldo a debito ma con compensazioni, con saldo a debito superiore a 1.000 euro senza compensazione.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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