IVA al 4% sul latte fresco solo se destinato al consumatore finale

Le cessioni di latte ai laboratori di pasticceria e ai produttori di gelati, non destinato al consumatore finale, non possono godere dell’aliquota IVA ridotta del 4%, ma devono essere assoggettate ad imposta con l’aliquota del 10%. Questo è quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 85/E del 29 settembre 2016, in cui è stato ribadito che per poter godere dell’aliquota IVA agevolata del 4% il latte deve essere “confezionato per la vendita al minuto”.

Nel caso specifico, una società produttrice di latte intero di alta qualità, omogeneizzato e stabilizzato mediante trattamento termico di pastorizzazione che viene da questa destinato esclusivamente ai laboratori di pasticceria e di gelateria e non ceduto al dettaglio per essere utilizzato direttamente dai consumatori, sottoponeva all’Agenzia delle Entrate un interpello al fine di trovare chiarezza sull’aliquota IVA da applicare: il 10% o il 4%.

A dare supporto all’ipotesi di applicabilità del’lVA al 4%, secondo l’istante, ci sarebbe stato il fatto che il latte venduto, fresco di alta qualità pastorizzato e contenuto in confezioni da 10 e da 20 litri, sarebbe stato idoneo al consumo alimentare, così come previsto dalla tabella A, parte II, punto 3) che prevede l’applicazione dell’aliquota al 4%.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 85/E del 29 settembre 2016, ha risposto negativamente: alle cessioni di latte rivolte esclusivamente ai laboratori di pasticceria e di gelateria e non al dettaglio per essere utilizzato direttamente dai consumatori va applicata l’aliquota del 10%.

Questo in quanto si applica il punto n. 11 della Tabella A, Parte III, che dispone l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, al “latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati” e non il n. 3 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR n. 633/1972, che dispone che l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% sia applicabile solo al “latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie”.

Il requisito fondamentale, secondo l’Agenzia, sta nella ragione normativa che è quella di “agevolare il latte destinato al consumatore e non ad usi industriali” ed in tal senso, pur trattandosi sostanzialmente dello stesso prodotto, la differenza sta nel suo essere “confezionato per la vendita al minuto”.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/