Dopo anni di accese discussioni, dal 1° ottobre 2016 l’anatocismo sui contratti bancari trova un punto fermo nel Decreto del Presidente del CICR del 3 agosto 2016 n.343, al quale le banche devono adeguarsi.
Come è noto, l’anatocismo consiste nel calcolo degli interessi, non solo sul capitale, ma anche sugli interessi stessi già scaduti. Pertanto, gli interessi scaduti vengono sommati al capitale costituendo un unico importo, che a sua volta produce ulteriori interessi.
L’art. 120 comma 2 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (meglio noto come Testo Unico Bancario – TUB), nella sua nuova formulazione, attribuisce al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi, nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.
In virtù di ciò, il Ministro dell’Economia e delle Finanze nella funzione di Presidente del CICR in data 3 agosto 2016 ha emanato il Decreto n. 343, pubblicato sulla GU serie generale n. 212 del 10 settembre 2016.
Dal punto di vista soggettivo, il suddetto Decreto riguarda i clienti intesi come “qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario”. Sono esclusi dal novero soltanto le banche, le assicurazioni e più in generale i soggetti che a loro volta svolgono attività di intermediazione finanziaria, comprese società controllate e controllanti.
Dal punto di vista oggettivo invece, il Decreto citato riguarda:
- le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito;
- i rapporti di conto corrente;
- i rapporti di conto di pagamento;
- le aperture di credito regolate in conto corrente;
- le aperture di credito regolate in conto di pagamento;
- gli sconfinamenti intesi come le somme di denaro utilizzate dal cliente, in “extrafido” oppure “in assenza di fido”.
In generale, gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora.
In particolare, per quanto riguarda la casistica più diffusa, e cioè i rapporti di conto corrente bancario, si prevede che:
- nel conteggio degli interessi creditori e debitori, deve essere assicurata la stessa periodicità temporale, comunque di almeno un anno;
- gli interessi sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno e comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- per i contratti stipulati durante l’anno, il conteggio è comunque effettuato al 31 dicembre dell’anno stesso.
Le disposizioni del citato Decreto n. 343-2016:
- devono essere applicate dagli intermediari, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016;
- sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente;
- devono essere previste anche per i contratti in corso.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo