Le spese sostenute nell’ambito dei redditi d’impresa e redditi di lavoro autonomo sono integralmente deducibili entro certi limiti d’importo rispettando alcuni requisiti essenziali ai fini della deducibilità fiscale. In questo articolo analizziamo la disciplina delle spese per sponsorizzazioni.
Nello specifico, la norma di riferimento si rinviene nell’art. 90 comma 8 della Legge 289/2002 il cui testo normativo prevede che : “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili … costituisce per il soggetto erogante fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro spesa di pubblicità volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante, mediante una specifica attività del beneficiario …”.
Risulta immediata l’equiparazione delle spese di sponsorizzazione (in termini di natura del costo) alle spese di pubblicità e promozione.
Anche se inizialmente le spese di sponsorizzazione erano state assimilate alle spese di rappresentanza, giurisprudenza e dottrina ritengono che le stesse siano trattate da un punto di vista fiscale come spese di pubblicità, in quanto sono caratterizzate dal fatto che il loro sostenimento è frutto di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa deve essere ricercata nell’obbligo della controparte di pubblicizzare (a fronte di un corrispettivo pattuito ed erogato) un marchio, un prodotto, un servizio.
In sede di attività accertativa da parte degli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, vengono toccati alcuni punti che meritano quindi una particolare attenzione in sede di deduzione di dette spese:
- requisito di inerenza e di effettività della sponsorizzazione (ex art. 109 D.P.R. 917/1986) alla promozione della propria immagine o prodotto;
- requisito di funzionalità della spesa alla produzione del reddito. In questo caso occorrerà dimostrare l’utilità della spesa di sponsorizzazione sostenuta all’attività di pubblicità e promozione;
- i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- a fronte della erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.
Risultano utili alcune pronunce di giurisprudenza di merito e di legittimità che ritengono non indispensabili i requisiti sopra richiamati e richiesti dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo:
- La sentenza n. 25100/2014 della Cassazione stabilisce che il requisito dell’inerenza non è dato soltanto dalla congruità dei costi rispetto ai ricavi, ma anche dall’effettiva utilità che la pubblicità svolta dall’impresa a favore del terzo produce per la propria attività.
- CTR Milano sez. Brescia sez. LXV sent. 26.05.2016 n. 3228, secondo cui: “ la deducibilità di un costo dal reddito d’impresa non postula che esso sia stato necessariamente sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito essendo sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, ossia che tale costo sia stato sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili”.
- CTR Torino sez. XXXVIII sent. 05.07.2016 n.858, secondo cui: “entro il limite dei 200.000 euro gli esborsi per sponsorizzazione a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche debbano essere sempre integralmente deducibili” (ritenendo l’importo di 200.000 euro limite entro il quale sussitono ex lege i presupposti di inerenza ed effettività). La Commissione ritiene inoltre “illegittimo l’accertamento che riporti come fondamento l’antieconomicità di una sposnsorizzazione se è fondato solo sull’assenza di maggiori ricavi conseguiti in quell’anno”.
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN