Per ciò che riguarda la cosiddetta rottamazione delle cartelle, la legge di conversione del D.L. n. 193/2016 ha introdotto significative novità come l’inclusione nella sanatoria di tutti i carichi affidati a Equitalia entro la fine del 2016. Ma è sempre conveniente avvalersi della rottamazione delle cartelle?
Allo scopo di agevolare il debitore nella individuazione delle partite definibili, la legge di conversione prevede che Equitalia, con avviso inviato per posta ordinaria, debba avvisare i contribuenti potenzialmente interessati alla rottamazione dell’esistenza di ruoli per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero non sia stata trasmessa la raccomandata informativa che segue gli accertamenti esecutivi oppure non sia ancora stato notificato l’avviso di addebito.
L’introduzione di questa novità si è resa necessaria perché, per le partite affidate alla fine del 2016, l’agente della riscossione non ha ancora (per ovvie ragioni temporali) potuto adempiere agli obblighi di propria competenza e potrebbe non riuscire nemmeno entro la nuova scadenza prevista, per l’appunto, a marzo del 2017.
L’inclusione delle partite relative al 2016 ha comportato lo spostamento in avanti di tutte le scadenze previste nella versione originaria del decreto. Stante quanto sopra, quindi, la domanda per la definizione agevolata dei ruoli potrà essere presentata ovvero integrata entro la fine di marzo 2017, ed Equitalia dovrà far pervenire al contribuente le somme da versare entro la fine di maggio 2017. Il numero massimo delle rate è stato portato a cinque ed è stato modificato anche il relativo calendario. In particolare, per l’anno 2017, le scadenze sono luglio, settembre e novembre; nell’anno 2018, i termini di pagamento sono aprile e settembre.
Sebbene la definizione in esame sia in generale molto vantaggiosa, va detto che è prudenzialmente opportuno procedere a un calcolo di convenienza per comprendere se avvalersi o meno della rottamazione delle cartelle. Facciamo un esempio: si supponga che a un contribuente sia stata concessa una rateizzazione di 72 rate (ancora in corso ovviamente) e che gli rimangano da versare soltanto le ultime sei/sette rate. Quale considerazione può essere fatta al riguardo? Quali benefici potrebbe avere dalla rottamazione?
In tal caso, considerato che dall’importo complessivamente dovuto all’Amministrazione finanziaria a titolo di solo tributo e interessi per ritardata iscrizione a ruolo possono essere scomputate soltanto le somme già versate ma al medesimo titolo (quindi non potrà scomputare la quasi totalità delle sanzioni, degli interessi di mora, etc. già versati); considerato, inoltre, che vista la dilazione in corso, occorre comunque versare le rate in scadenza dal 1° ottobre a fine dicembre 2016, è molto probabile che, nel caso descritto, la definizione agevolata non sia poi così conveniente.
L’esempio sopra descritto, naturalmente, non ha la finalità di scoraggiare l’adesione alla procedura in esame, ma soltanto di puntualizzare che le definizioni agevolate non sempre risultano così agevolate.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN