La scissione societaria è un istituto giuridico previsto dal nostro ordinamento, simile per disciplina alla fusione, che abbiamo trattato in un precedente articolo. Analizziamola più nel dettaglio.
L’articolo 2506 c.c. stabilisce che “con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci”. In sostanza la scissione è un’operazione economica inversa alla fusione e può essere realizzata attraverso una delle seguenti operazioni:
- una società trasferisce parte del proprio patrimonio ad una o più società già esistenti;
- una società trasferisce parte del proprio patrimonio ad una o più società che verranno costituite con tale operazione;
- una società trasferisce l’intero suo patrimonio a due o più società costituentesi con la scissione;
- una società trasferisce l’intero suo patrimonio a due o più società già esistenti;
- una società trasferisce l’intero suo patrimonio o parte di esso per costituire nuove società e per accrescerne altre già esistenti.
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.
Chi vuole intraprendere una scissione societaria deve partire con la redazione del progetto di scissione. Come previsto dall’art. 2506 bis c.c., l’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare:
- Il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla scissione;
- L’atto costitutivo della nuova società risultante o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni;
- Il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro;
- Le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote delle società beneficiarie;
- Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla scissione;
- L’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell’eventuale conguaglio in denaro.
In quest’ultimo caso, se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto, esso è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, in caso di assegnazione dell’intero patrimonio della società scissa; nel caso invece di assegnazione parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente. Per gli elementi del passivo la cui destinazione non viene specificata nel progetto, rispondono in solido le società beneficiarie in caso di assegnazione totale del patrimonio, la società scissa e le società beneficiarie nel caso di assegnazione parziale. A differenza del progetto di fusione, è un documento unico per tutte le società partecipanti, redatto dagli amministratori delle stesse.
Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione devono redigere una relazione (relazione dell’organo amministrativo) la quale illustri e giustifichi sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di scissione, indichi i criteri di determinazione del rapporto di cambio, illustri i criteri di distribuzione delle azioni o quote, indicando il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.
Infine, accanto al progetto di scissione, deve essere redatta una relazione da uno o più esperti avente ad oggetto la congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, l’illustrazione dei metodi di valutazione di questo e contenente infine un parere sui metodi di valutazione seguiti dagli amministratori. Tale relazione non è necessaria in caso di costituzione di una o più nuove società e nel caso in cui non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
Il progetto di scissione, assieme a queste relazioni, dev’essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese tramite una pratica di Comunicazione Unica, prima della delibera dell’assemblea ovvero pubblicato sul sito internet della società.
La delibera di scissione con trasferimento di tutto o parte del patrimonio di una società (di capitali) a favore di una società di persone (di nuova costituzione o già costituita) deve essere assunta all’unanimità. Come per la fusione, la deliberazione di approvazione del progetto di scissione può apportare al progetto “solo modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi”. La deliberazione di scissione deve essere depositata per l’iscrizione presso il registro delle imprese assieme al progetto e alle relative relazioni viste prima, ai bilanci degli ultimi tre esercizi e alle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla scissione.
Infine l’atto di scissione deve essere stipulato per atto pubblico dagli amministratori delle società partecipanti all’operazione, i quali non hanno nessun potere discrezionale, dovendo semplicemente trasfondere in tale atto il contenuto della delibera assembleare. Tale atto deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese ove è posta la sede delle società partecipanti all’operazione, entro 30 giorni dalla data dell’atto, a cura del notaio rogante o degli amministratori delle società beneficiarie, siano essi preesistenti o di nuova costituzione.
Giorgia Martin – Centro Studi CGN