È in arrivo la scadenza dell’acconto IVA 2016. I contribuenti titolari di partita IVA sono chiamati ancora una volta alla cassa. Come effettuare il calcolo dell’acconto IVA e quali sono le modalità operative per il versamento di quanto dovuto?
Per la determinazione dell’acconto IVA 2016 è possibile utilizzare, anche in base alla loro convenienza, tre metodi di calcolo: il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo analitico.
Metodo storico
Con il metodo storico, l’acconto IVA è determinato nella misura dell’88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato nell’ultimo trimestre o mese (a seconda del tipo di contribuente) dell’anno precedente.
La base di calcolo con il metodo storico deve fare riferimento all’IVA dovuta al lordo dell’eventuale acconto versato a suo tempo nel mese di dicembre dal contribuente e come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 157/E del 23 dicembre 2004, ai fini dell’individuazione della base di calcolo, non va considerato l’ammontare degli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale.
Lo storico, rispetto agli altri metodi di calcolo dell’acconto IVA, è il metodo che rappresenta la modalità di calcolo più semplice e immediata perché non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contribuente.
Metodo previsionale
Con il metodo previsionale, l’acconto IVA è determinato sulla base di una previsione delle operazioni che verranno effettuate nell’ultima parte del 2016. Il metodo previsionale è particolarmente adatto per quei contribuenti che si aspettano un calcolo dell’acconto IVA inferiore a quello dell’anno precedente, ma la percentuale dell’acconto IVA rimane sempre dell’88%.
In buona sostanza, con il metodo previsionale il contribuente ha la possibilità di determinare l’acconto in relazione alla stima delle previsioni attive e passive che prevede di porre in essere sino al 31 dicembre 2016.
Metodo analitico
Con il metodo analitico, l’acconto IVA è determinato sulla base delle operazioni effettivamente registrate nei registri IVA fino al giorno 20 del mese di dicembre. In questo caso l’acconto IVA deve essere calcolato considerando il 100% dell’IVA dovuta sulla base di una liquidazione provvisoria facendo riferimento al periodo 1 dicembre – 20 dicembre per i contribuenti mensili, ovvero 1 ottobre – 20 dicembre per i contribuenti trimestrali.
Nel caso in cui ci troviamo in presenza di variazione della periodicità di liquidazione IVA rispetto all’anno precedente, il parametro su cui calcolare l’88% dell’acconto IVA è pari ad un terzo dell’imposta a debito di cui alla dichiarazione IVA 2015 per i contribuenti trimestrali che sono passati a mensili, mentre per i contribuenti che sono passati da mensili a trimestrali l’acconto IVA dell’88% va determinato sulla base della somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015.
Quando non si versa l’acconto IVA
In generale, sono esonerati dal versamento dell’acconto IVA i soggetti che presentano un importo dovuto inferiore a 103,29 euro, una base di riferimento a credito, i contribuenti minimi, i contribuenti forfettari, i soggetti usciti da tali regimi con decorrenza 2016 con applicazione del regime ordinario, i soggetti che hanno cessato l’attività il 30 novembre se contribuenti mensili e il 30 settembre se contribuenti trimestrali, i soggetti forfetari ex L. 398/91.
Modalità di versamento
Il versamento dell’acconto IVA dovuto entro il 27 dicembre 2016 deve effettuarsi in unica soluzione (senza possibilità di rateizzazione della somma dovuta) tramite l’utilizzo del modello di pagamento unificato F24 telematico, con il quale è possibile anche compensare gli importi dovuti con eventuali crediti di imposte o contributi risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’acconto IVA sono: il codice tributo 6013 per i contribuenti mensili e il codice tributo 6035 per i contribuenti trimestrali, mentre come periodo di riferimento occorre indicare l’anno 2016.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN