Modello 730 integrativo: invio entro il prossimo 25 ottobre

Entro il prossimo 25 ottobre 2016 scade il termine per la presentazione del modello 730/2016 integrativo, che può essere presentato per modificare il modello 730/2016 originario solo quando occorre correggere errori che sono a favore del contribuente. Analizziamo i vari aspetti di questo prossimo adempimento.

Compilazione

La presentazione del modello 730/2016 integrativo comporta l’invio di un nuovo modello 730/2016 che deve essere completo di tutte le sue parti.

Quindi, oltre all’esposizione di tutti i dati presenti nella dichiarazione originaria opportunamente corretti/integrati, deve essere compilata l’apposita casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

In questo caso, a seconda dell’errore o dell’omissione a cui si vuole ovviare, è necessario indicare i relativi codici specificatamente previsti dalle istruzioni al modello per ciascuna delle tre seguenti casistiche:

Codice 1: qualora il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione che determinano un maggior credito o un minor debito (ad esempio per oneri non indicati nel modello 730 originario) o un’imposta pari (ad esempio per correggere errori che non modificano la liquidazione dell’imposta).

Codice 2: se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto. Il nuovo modello 730/2016 integrativo deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730/2016 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Codice 3: se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

Si ricorda che nei casi in cui il contribuente non abbia fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’in­tegrazione determini invece un minor credito o un maggior debito allora deve essere presentato un modello Unico 2016 Persone Fisiche.

Soggetti a cui va presentato

Il modello 730/2016 integrativo deve essere presentato sempre ad un CAF o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2016 originario era stato presentato autonomamente (possibilità offerta dalla dichiarazione precompilata).

Termine di scadenza

La scadenza del modello 730/2016 integrativo è il prossimo 25 ottobre 2016.

Il CAF o il professionista abilitato sono tenuti entro il 10 novembre 2016 ad effettuare:

  • la verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa;
  • il calcolo delle imposte;
  • la consegna al contribuente di copia della dichiarazione modello 730/2016 integrativo e il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo;
  • la comunicazione al sostituto del risultato finale della dichiarazione;
  • la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni integrative.

Fabrizio Tortelotti