L’importazione, ossia l’acquisto di beni provenienti da un paese extra UE, comporta per l’acquirente nazionale l’assolvimento di pratiche doganali, di noma espletate dallo spedizioniere che cura il trasporto. Vediamo quali sono le registrazioni contabili dei documenti connessi alle importazioni.
A seguito di questa operazione l’azienda nazionale riceve:
- fattura emessa dal fornitore estero, vistata dalla dogana
- bolla doganale, che attesta l’assolvimento dell’IVA e dei dazi doganali sull’importazione
- fattura dello spedizioniere, che addebita, oltre alle sue competenze, il recupero delle somme anticipate in dogana.
Ecco qui di seguito le indicazioni per le registrazioni contabili.
Fattura emessa dal fornitore estero
La fattura emessa dal fornitore estero, nella quale, ovviamente, non è esposta IVA, documenta il costo di acquisto della merce importata dall’impresa acquirente nazionale.
Ai fini contabili la fattura emessa dal fornitore estero non deve transitare nei registri IVA, in quanto la rilevazione dell’IVA assolta sul valore dei beni importati avviene attraverso la registrazione della bolla doganale. Per questa ragione, in partita doppia, per registrare la fattura ricevuta dal fornitore estero, si effettuerà una scrittura che deve essere riportata esclusivamente nel libro giornale, come segue:
Il documento potrebbe essere emesso in una valuta diversa dall’Euro; in tal caso sarà necessario determinarne il controvalore in Euro applicando, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, DPR 633/72, il cambio vigente alla data di effettuazione dell’operazione, (data della bolla doganale che attesta l’importazione), ovvero, alla data di emissione della fattura. La successiva rilevazione contabile del pagamento del fornitore comporterà necessariamente la realizzazione di un utile/perdita su cambi, determinato dalla differenza tra il cambio vigente alla data di rilevazione dell’acquisto e il cambio vigente alla data di rilevazione del pagamento.
Bolla doganale
La bolla doganale è il documento che attesta l’assoggettamento ad IVA e ai dazi doganali delle merci importate. Nelle importazioni, infatti, i beni introdotti in Italia sono assoggettati ad IVA alle stesse aliquote vigenti negli scambi nazionali; l’imposta però non viene indicata sulla fattura del fornitore estero, ma viene calcolata e pagata immediatamente in Dogana, unitamente agli eventuali oneri doganali.
Prima di esaminare le registrazioni contabili relative alla bolla doganale, è opportuno precisare che la Dogana determina l’IVA e i dazi doganali dovuti, calcolandoli su basi imponibili diverse.
La base imponibile su cui vengono determinati i dazi (voce A00 della bolla doganale) corrisponde al valore della merce importata aumentato del nolo extra-UE.
La base imponibile su cui viene determinata l’IVA (voce 405 della bolla doganale) corrisponde al valore della merce importata aumentato del valore del nolo nazionale ed extra-UE, nonché dei dazi doganali precedentemente determinati.
La registrazione della bolla doganale deve essere effettuata nel registro IVA acquisti e comporterà la creazione di un debito verso un fornitore “fittizio”, genericamente denominato “Bolla doganale”.
Nella scrittura contabile, l’imponibile sul quale applicare l’aliquota l’IVA sarà imputato ad un c.d. “conto transitorio”, che verrà chiuso, con una scrittura di “giroconto” immediatamente successiva, rilevata per ridurre e ricondurre il debito verso il fornitore “Bolla doganale” al solo valore dell’IVA e dei dazi doganali, come segue:
Se, come comunemente accade, il pagamento delle competenze indicate nella bolla doganale (IVA e dazi) viene anticipato dallo spedizioniere, sarà necessario effettuare un’ulteriore scrittura, per rilevare la chiusura del debito verso il fornitore bolla doganale e la corrispondente apertura di un debito per spese anticipate da terzi, come segue:
Fattura emessa dallo spedizioniere
Se il pagamento dell’IVA e degli oneri in Dogana viene effettuato direttamente dallo spedizioniere, lo stesso provvederà al recupero di tali spese, anticipate in nome e per conto del committente nazionale, includendole nella fattura che emetterà per l’addebito delle sue competenze.
In tale ipotesi la registrazione della fattura di acquisto dello spedizioniere, che va naturalmente inserita nel registro IVA acquisti, comprenderà oltre alla rilevazione del costo relativo al compenso per l’attività di trasporto, l’addebito delle spese anticipate in Dogana, come segue:
Maria Luisa Zecchetto – Centro Studi CGN