Spesso, nell’espletamento delle proprie attività, i professionisti si trovano a dover richiedere per conto dei propri clienti il certificato dei carichi pendenti all’Agenzia delle Entrate. Vediamo quando è opportuno richiederlo e con quali modalità.
I casi in cui è opportuno richiedere il certificato dei carichi pendenti sono diversi:
- cessione d’azienda;
- cessione di quote sociali;
- operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni etc.);
- due diligence aziendali;
- etc…
Il suddetto certificato è richiesto all’Agenzia delle Entrate che provvede al rilascio di:
- certificazione dei carichi pendenti al sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria;
- certificazione dell’esistenza di contestazioni in caso di cessione di azienda (art. 14, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472). La certificazione riguarda le violazioni commesse nell’anno in cui avviene la cessione e nei due anni precedenti, ancorchè non contestate o irrogate alla data della cessione, nonchè quelle già contestate nel medimo periodo anche se commesse in epoca anteriore.
L’interessato potrà richiedere i certificati mediante la consegna dell’apposito modello all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto d’imposta.
Non è ancora possibile effettuare la richiesta agli Uffici competenti dell’Amministrazione Finanziaria, mediante posta elettronica certificata.
La richiesta ed i relativi certificati sono soggetti all’imposta di bollo ed al pagamento di tributi speciali.
Il certificato richiesto contiene i dati desunti dalle interrogazioni effettuate dall’Amministrazione finanziaria al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria che riportano la sussistenza di carichi pendenti derivanti da atti noticati quali eventuali:
- processo verbale di constatazione;
- atto di contestazione;
- avviso di irrogazione sanzioni;
- avviso di rettifica;
- avviso di accertamento;
- somme dovute a seguito di liquidazione delle dichiarazioni annuali;
- avviso di rettifica, avviso di liquidazione etc… di competenza dell’Ufficio del registro.
La posizione del soggetto che viene verificata dall’Ufficio è relativa alla partita IVA in essere detenuta dallo stesso e relativa alle posizioni IVA delle quali il contribuente è stato titolare.
Per ciò che concerne le somme iscritte a ruolo dall’Ufficio, il certificato riporterà il numero dei ruoli con la distinzione del tributo al quale si riferiscono e le somme dovute.
L’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate deve rilasciare il certificato dei carichi pendenti entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all’Ufficio.
Per ciò che riguarda la certificazione richiesta in virtù di un’operazione di cessione di azienda, il soggetto potenziale cedente deve rilasciare una dichiarazione di consenso (contenuta nell’apposito modello di richiesta) con la quale esprime il proprio consenso ai fini del rilascio della certificazione di cui all’art. 14 comma 3 del D.Lgs. 472/1997 al soggetto promittente cessionario unitamente alla copia del documento d’identità.
L’Ufficio in questo caso deve rilasciare il certificato entro 40 giorni dalla data di richiesta la cui mancata risposta produce un effetto liberatorio nei confronti del cessionario.
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN