Dal 1° gennaio 2017 gli interessi legali diventano più leggeri, passando dallo 0,2% allo 0,1% annuo. È quanto previsto dal DM del 07.12.2016, pubblicato sulla G.U. 14.12.2016 n. 291, in cui si stabilisce la riduzione del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice civile in ragione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato. Vediamo quali sono le conseguenze di tale variazione.
La riduzione avrà inevitabili ripercussioni in relazione alle disposizioni fiscali che si potranno cogliere per esempio in caso di ravvedimento operoso per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi. In tal caso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
La misura del tasso da applicare è quello in vigore nei singoli periodi secondo un criterio di pro rata temporis, e, tenendo conto della dinamica degli interessi legali, sarà pari:
- al 2,5%, dall’1.1.2012 al 31.12.2013;
- all’1%, dall’1.1.2014 al 31.12.2014;
- allo 0,5%, dall’1.1.2015 al 31.12.2015;
- allo 0,2%, dall’1.1.2016 al 31.12/2016;
- allo 0,1%, dall’1.1.2017 fino al giorno di versamento compreso.
Ad esempio, il ravvedimento operoso per l’omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 30.11.2015 e non ancora oggetto di avviso bonario ex 36 bis del DPR 600/1973, nel caso dovesse essere effettuato il 28.2.2017, comporta l’applicazione del tasso legale:
- dello 0,5%, per il periodo 1.12.2015 – 31.12.2015;
- dello 0,2%, per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2016;
- dello 0,1%, per il periodo 1.1.2017 – 28.02.2017.
È anche il caso di segnalare che dal 1° gennaio 2016 con la riforma dell’istituto del ravvedimento operoso è prevista una riduzione alla metà della sanzione del 30% per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni che diventa così del 15%.
In pratica con il ravvedimento la misura della sanzione diventa:
- dello 0,1% giornaliero se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint);
- dell’1,5% per i ritardi compresi tra il 15° e il 30° giorno (ravvedimento breve);
- dell’1,67% per i ritardi compresi tra il 31° giorno e il 90 (ravvedimento breve).
In pratica, nel caso in cui il contribuente abbia omesso di versare l’acconto IVA in scadenza il 27.12.2016 per un ammontare pari a € 15.000 ha la possibilità di ridurre la sanzione dalla misura ordinaria del 30% fino allo 0,1% -1,4%, all’1,5% oppure all’1,67% a seconda del termine in cui effettua la regolarizzazione.
La riduzione allo 0,1% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:
- adesione agli inviti al contraddittorio (art. 5 del DLgs. 19.6.97 n. 218). Gli interessi legali sulle rate successive alla prima sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- adesione ai processi verbali di constatazione (art. 5-bis del DLgs. 19.6.97 n. 218). Gli interessi legali sulle rate successive alla prima sono calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale;
- accertamento con adesione (art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218). Gli interessi legali sulle rate successive alla prima sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione;
- acquiescenza all’accertamento (art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218). Gli interessi legali sulle rate successive alla prima sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- conciliazione giudiziale (art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546). Gli interessi legali sulle rate successive alla prima sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.
In materia di accertamento con adesione si segnala la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 21.6.2011 con la quale è stato precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. In pratica se l’atto di adesione è stato perfezionato entro il 31.12.2016 concordando la rateizzazione dei pagamenti, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale dello 0,2% in vigore nel 2016 anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale. Se invece il contribuente perfeziona l’adesione dopo il 31.12.2016 gli interessi saranno sempre dovuti nella misura dello 0,1%.
È doveroso precisare che il nuovo art. 8 del DLgs. 218/97 ha riformato il sistema di riscossione delle imposte prevedendo, relativamente alle rate da accertamento con adesione ed acquiescenza successive alla prima, un generico riferimento agli “interessi”, e non più agli “interessi legali”. Per questa ragione si ritiene che anche sulle rate posteriori alla prima debbano essere conteggiati non gli interessi legali ma quelli del 3,5% annuo previsti dall’art. 6 del DM 21.5.2009.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN